Art. 6 Riservatezza 1. Le informazioni delicate sotto il profilo commerciale nonche' le altre informazioni riservate alle quali si ha accesso nell'attivita' di verifica sono comunicate, se necessario, solo alla Commissione delle Comunita' europee, alle autorita' nazionali competenti ed alle autorita' specificamente responsabili delle buone pratiche di laboratorio nonche' all'organismo che finanzia un centro di saggio o una ricerca, direttamente interessato a una data ispezione o verifica. 2. Non sono considerati riservati i nomi dei laboratori sottoposti ad ispezione ne' la loro conformita' alle buone pratiche di laboratorio, ne' le date alle quali le ispezioni di laboratorio o le verifiche degli studi hanno avuto luogo.