Art. 6 
                            Riservatezza 
 
  1. Le informazioni delicate sotto il profilo commerciale nonche' le
altre informazioni riservate alle quali si ha accesso  nell'attivita'
di verifica sono comunicate, se  necessario,  solo  alla  Commissione
delle Comunita' europee, alle autorita' nazionali competenti ed  alle
autorita'  specificamente  responsabili  delle  buone   pratiche   di
laboratorio nonche' all'organismo che finanzia un centro di saggio  o
una  ricerca,  direttamente  interessato  a  una  data  ispezione   o
verifica. 
  2. Non sono considerati riservati i nomi dei laboratori  sottoposti
ad  ispezione  ne'  la  loro  conformita'  alle  buone  pratiche   di
laboratorio, ne' le date alle quali le ispezioni di laboratorio o  le
verifiche degli studi hanno avuto luogo.