Art. 7 Coordinamento delle attivita' di buone pratiche di laboratorio 1. Il Ministro della sanita', attraverso l'attivita' coordinata, dei propri Uffici, relativa alle buone pratiche di laboratorio provvede a: a) formare e tenere l'elenco generale di cui al comma 1 dell'art. 9; b) curare l'elaborazione e l'attuazione del programma di cui all'art. 8; c) curare gli atti relativi alla predisposizione della lista nazionale degli ispettori di buone pratiche di laboratorio di cui al comma 2 dell'art. 4; d) predisporre la relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9.