Art. 7 
   Coordinamento delle attivita' di buone pratiche di laboratorio 
 
  1. Il Ministro della sanita',  attraverso  l'attivita'  coordinata,
dei propri  Uffici,  relativa  alle  buone  pratiche  di  laboratorio
provvede a: 
a) formare e tenere l'elenco generale di cui al comma 1 dell'art. 9; 
b) curare l'elaborazione e l'attuazione del programma di cui all'art. 
   8; 
c) curare  gli  atti  relativi  alla  predisposizione   della   lista
   nazionale degli ispettori di buone pratiche di laboratorio di  cui
   al comma 2 dell'art. 4; 
d) predisporre la relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9.