Art. 8 
Programma nazionale di conformita' alle buone pratiche di laboratorio 
 
  1. Il programma di  cui  all'art.  7,  lettera  b),  e'  inteso  ad
accertare che i centri di saggio  di  cui  al  comma  1  dell'art.  3
applicano i principi di  buone  pratiche  di  laboratorio  e  possono
garantire un'adeguata qualita' dei dati ottenuti. 
  2. Il programma di cui al comma 1 comprende in linea generale: 
a) il controllo di tutti i centri di saggio, almeno  ogni  due  anni;
   tale controllo  comprende  un'ispezione  generale  del  centro  di
   saggio ed una revisione anche limitata di uno studio  in  corso  o
   terminato; 
b) speciali ispezioni o revisioni di studi anche su  richiesta  delle
   autorita' competenti di altri  Stati  o  della  Commissione  delle
   Comunita' europee.