Art. 8 Programma nazionale di conformita' alle buone pratiche di laboratorio 1. Il programma di cui all'art. 7, lettera b), e' inteso ad accertare che i centri di saggio di cui al comma 1 dell'art. 3 applicano i principi di buone pratiche di laboratorio e possono garantire un'adeguata qualita' dei dati ottenuti. 2. Il programma di cui al comma 1 comprende in linea generale: a) il controllo di tutti i centri di saggio, almeno ogni due anni; tale controllo comprende un'ispezione generale del centro di saggio ed una revisione anche limitata di uno studio in corso o terminato; b) speciali ispezioni o revisioni di studi anche su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati o della Commissione delle Comunita' europee.