Art. 9 
        Informazione alla Commissione delle Comunita' europee 
 
  1. Il Ministero della sanita' trasmette, entro il 31 marzo di  ogni
anno, alla Commissione delle Comunita' europee la  relazione  di  cui
all'art.  7  relativa  all'applicazione  delle  buone   pratiche   di
laboratorio in Italia. Tale relazione contiene: 
a) l'elenco dei centri di saggio ispezionati nell'anno precedente  la
   data dell'ispezione e le conclusioni della stessa; 
b) l'elenco dei centri di saggio di cui all'art. 12. 
  2. Il Ministero della sanita', qualora ritenga  che  un  centro  di
saggio, incluso nell'elenco di cui al comma 1, non rispetti le  buone
pratiche di laboratorio in modo tale da compromettere l'integrita'  o
l'autenticita' delle ricerche da esso svolte, informa  immediatamente
la Commissione delle Comunita' europee. 
  3. Il Ministero della sanita', qualora abbia motivo sufficiente  di
ritenere che un centro di saggio, sito in un altro Stato membro e che
asserisca di eseguire le buone pratiche  di  laboratorio,  non  abbia
invece svolto una prova  conformemente  a  dette  buone  pratiche  di
laboratorio, richiede ulteriori informazioni a tale Stato  membro  e,
in particolare,  che  venga  eseguita  una  verifica  della  ricerca,
eventualmente associata ad una nuova ispezione. 
  4. Nel caso in cui gli Stati membri interessati non raggiungano  un
accordo, essi ne informano gli altri Stati membri  e  la  Commissione
delle Comunita' europee fornendo i motivi della loro decisione. 
  5. Il Ministero della  sanita'  pubblica  l'elenco  dei  centri  di
saggio certificati ai sensi dell'art. 5  nonche'  di  quelli  di  cui
all'art. 12.