Art. 9 Informazione alla Commissione delle Comunita' europee 1. Il Ministero della sanita' trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione delle Comunita' europee la relazione di cui all'art. 7 relativa all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio in Italia. Tale relazione contiene: a) l'elenco dei centri di saggio ispezionati nell'anno precedente la data dell'ispezione e le conclusioni della stessa; b) l'elenco dei centri di saggio di cui all'art. 12. 2. Il Ministero della sanita', qualora ritenga che un centro di saggio, incluso nell'elenco di cui al comma 1, non rispetti le buone pratiche di laboratorio in modo tale da compromettere l'integrita' o l'autenticita' delle ricerche da esso svolte, informa immediatamente la Commissione delle Comunita' europee. 3. Il Ministero della sanita', qualora abbia motivo sufficiente di ritenere che un centro di saggio, sito in un altro Stato membro e che asserisca di eseguire le buone pratiche di laboratorio, non abbia invece svolto una prova conformemente a dette buone pratiche di laboratorio, richiede ulteriori informazioni a tale Stato membro e, in particolare, che venga eseguita una verifica della ricerca, eventualmente associata ad una nuova ispezione. 4. Nel caso in cui gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee fornendo i motivi della loro decisione. 5. Il Ministero della sanita' pubblica l'elenco dei centri di saggio certificati ai sensi dell'art. 5 nonche' di quelli di cui all'art. 12.