(Allegato 1)
                             ALLEGATO I 
 
 
                       DEFINIZIONE DEI TERMINI 
 
                   A. BUONA PRATICA DI LABORATORIO 
 
   1) La  buona  pratica  di  laboratorio  riguarda  il  processo  di
organizzazione e le  condizioni  in  cui  gli  studi  di  laboratorio
vengono programmati, eseguiti, controllati, registrati e resi noti. 
 
     B. TERMINI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SAGGIO 
 
   1) Per centro di saggio si intende  le  persone,  i  locali  e  le
unita' operative necessarie per effettuare lo studio. 
   2) Il Direttore dello studio  e'  la  persona  responsabile  della
conduzione generale dello studio. 
   3) Il programma per  assicurare  la  qualita'  e'  un  sistema  di
controllo interno destinato ad accertare che lo studio si  svolge  in
conformita' con i principi di laboratorio. 
   4) I metodi operativi  standard  (MOS)  sono  metodi  scritti  che
descrivono il modo in cui vanno eseguiti alcune prove o alcuni lavori
correnti di laboratorio, che  normalmente  non  sono  specificati  in
dettaglio nei programmi degli studi o nelle linee guida dei saggi. 
   5)  Il  committente  e'  la  persona/le  persone  o   l'ente   che
commissiona lo studo e/o ne sostiene i costi. 
 
                   C. TERMINI RELATIVI ALLO STUDIO 
 
   1) Lo studio (ovvero verifiche  di  laboratorio)  consiste  in  un
esperimento o in una serie di esperimenti in cui in una  sostanza  in
esame viene studiata allo scopo di ottenere dati sulle sue proprieta'
e/o sulla sua sicurezza per la salute umana e per l'ambiente. 
   2) Il programma di studio e' un documento nel quale vengono  defi-
nite le modalita' dello studio. 
   3) Il metodo di saggio e' una descrizione codificata dal principio
e dalle procedure sulle quali si basa il saggio. 
   4) Per sistemi di saggio si  intende  qualunque  sistema  animale,
vegetale,  microbico,  cellulare,  subcellulare,  chimico  o  fisico,
ovvero qualunque loro combinazione, utilizzato in uno studio. 
   5) Per dati grezzi si intendono tutti i resoconti  e  i  documenti
originali di laboratorio o  le  loro  copie  conformi  che  siano  il
risultato  delle   osservazioni   e   delle   operazioni   realizzate
nell'ambito di uno studio. 
   6) Per reperto si intende qualunque materiale tratto da un sistema
di saggio a scopo di esame, analisi o conservazione. 
 
              D. TERMINI RELATIVI ALLA SOSTANZA IN ESAME 
 
   1) Per sostanza in esame si intende una  sostanza  chimica  o  una
miscela di sostanze messa allo studio. 
   2) Per sostanza di riferimento (sostanza di controllo) si  intende
qualunque  sostanza  chimica  diversa  dalla  sostanza  in  esame   e
utilizzata a fine di confronto con la sostanza in esame. 
   3) Per lotto si intende una quantita' determinata o una partita di
sostanza  in  esame  o  di  riferimento  prodotta  in  un  ciclo   di
fabbricazione definito  in  modo  che  si  possa  ritenere  che  essa
presenti un carattere uniforme. 
   4) Per veicolo si intende qualunque agente di cui ci si serva  per
mescolare, disperdere o solubilizzare  la  sostanza  in  esame  o  di
riferimento allo scopo di facilitarne la somministrazione al  sistema
di saggio. 
   5) Per campione si intende una qualsiasi quantita' della  sostanza
in esame o di riferimento. 
   6) Principi BPL:  I  principi  di  buona  prassi  di  laboratorio,
compatibili con i principi dell'OCSE relativi alle  buone  prassi  di
laboratorio cosi' come sono  adottati  nell'art.  1  della  direttiva
87/18/CEE. 
   7)  Controllo  di  conformita'  BPL:   Ispezione   periodica   dei
laboratori e/o revisione degli studi per verificarne  la  conformita'
con i principi BPL. 
   8)  Programma  di  conformita'  BPL   (nazionale):   Il   progetto
particolare creato da un paese membro per controllare la  conformita'
BPL nei laboratori esistenti, mediante ispezioni e revisioni. 
   9) Organismo di controllo BPL (nazionale): un organismo gestionale
istituito in un paese membro con la responsabilita' di controllare la
conformita' BPL dei laboratori situati nel suo territorio e  svolgere
altre funzioni connesse con la BPL a  livello  nazionale.  E'  chiaro
inoltre che in ogni Stato membro puo' essere  istituito  piu'  di  un
organismo siffatto. 
   10) Ispezioni di laboratorio: un esame in loco delle  procedure  e
prassi adottate negli impianti di prova per  valutarne  il  grado  di
conformita'  con  i  principi  BPL.  Durante  le  ispezioni   vengono
esaminate le  strutture  gestionali  e  le  procedure  operative  dei
laboratori,  vengono  interrogati  i  membri  piu'   importanti   del
personale tecnico,  vengono  valutate  e  analizzate  le  qualita'  e
l'integrita' dei dati forniti dall'impianto. 
   11) Revisioni  di  studi:  un  confronto  dei  dati  grezzi  della
relativa documentazione con la relazione  provvisoria  o  definitiva,
onde determinare se tali dati sono  stati  riprodotti  accuratamente,
accertate se le  prove  sono  state  svolte  in  conformita'  con  il
programma di studio e le procedure operative  normalizzate,  ottenere
informazioni supplementari non contenute nella  relazione,  stabilire
se le prassi sono state impiegate nell'elaborazione di  dati  che  ne
infirmerebbero la validita'. 
   12) Ispettore: una personae che svolge  ispezioni  di  laboratorio
per conto dell'organismo di controllo BPL (nazionale). 
   13) Grado di conformita' BPL: il  livello  di  conformita'  di  un
laboratorio con i principi BPL valutati dall'organismo  di  controllo
BPL (nazionale). 
   14)   Ente   responsabile:   un   organismo    nazionale    avente
responabilita' giuridica per gli aspetti del controllo  dei  prodotti
chimici.