ALLEGATO II PRINCIPI DI BUONA PRATICA DI LABORATORIO (BPL) 1. CAMPO D'APPLICAZIONE Lo scopo di questi principi di BPL consiste nel promuovere lo sviluppo di dati sperimentali di buona qualita'. Questi principi devono essere applicati alle sperimentazioni tossicologiche non cliniche effettuate per valutare la sicurezza di sostanze chimiche. 2. ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI SAGGIO E PERSONALE A. Responsabilita' della direzione 1) La direzione del centro di saggio deve provvedere affinche' nel centro di saggio vengano rispettati i principi di buona pratica di laboratorio. 2) Essa deve almeno: a) garantire che si disponga di personale qualificato e di impianti, attrezzature e materiali appropriati; b) tenere un fascicolo con qualifiche, formazione, esperienza e descrizione delle mansioni di tutte le persone di livello professionale e tecnico; c) garantire che il personale comprenda chiaramente i compiti che ha da svolgere e, se necessario, addestrarlo a detti compiti; d) garantire che vengano prese precauzioni sanitarie e di sicurezza conformemente alle norme nazionali e/o internazionali; e) garantire che vengano definiti e seguiti i metodi operativi standard appropriati; f) garantire l'esistenza di un programma per assicurare la qualita' unitariamente al personale ad esso specificatamente destinato; g) se del caso, concordare il programma di studio con il committente; h) garantire che le modifiche apportate al programma di studio siano approvate e registrate; i) conservare le copie di tutti i programmi di studio; j) conservare uno schedario cronologico di tutti i metodi operativi standard; k) garantire che si disponga di personale sufficiente per l'esecuzione puntuale e corretta di ogni studio; l) prima dell'inizio di qualunque studio, designare come direttore dello studio una persona in possesso delle qualifiche, della formazione e dell'esperienza all'uopo richieste. Se e' necessario sostituire il direttore di uno studio nel corso dello stu- dio stesso, cio' dovrebbe essere registrato; m) garantire che sia designata una persona come responsabile della gestione degli archivi. B. Responsbilita' del direttore dello studio 1) Il direttore dello studio e' responsabile dell'esecuzione globale dello studio e della redazione della relazione pertinente. 2) Le responsabilita' del direttore dello studio deve includere, fra l'altro, i seguenti compiti: a) acconsentire al programma di studio; b) garantire che siano seguiti i procedimenti definiti nel programma di studio e che qualunque modifica sia autorizzata e registrata unitamente alle motivazioni; c) garantire che tutti i dati prodotti siano interamente registrati ove possibile; d) firmare e datare la relazione finale per indicare l'accettazione di responsabilita' della validita' dei dati e per confermare il rispetto dei principi relativi alla buona pratica di laboratorio; e) garantire che alla fine dello studio, il programma di studio, la relazione finale, i dati grezzi e il materiale di sostegno siano trasferiti negli archivi. C. Responsabilita' del personale 1) Il personale deve conformarsi alle norme di sicurezza del lavoro. Le sostanze chimiche dovrebbero essere manipolate con la necessaria cautela finche' non siano stati determinati i pericoli che esse presentano. 2) Il personale deve prendere precauzioni igieniche per ridurre al minimo il rischio a cui e' esposto e per assicurare l'integrita' del sistema di saggio. 3) Il personale il cui stato di salute puo' probabilmente avere un effetto negativo sullo studio deve essere escluso da operazioni che possono influenzare lo studio. 3. PROGRAMMA PER ASSICURARE LA QUALITA' A. Generalita' 1) Il centro di saggio deve avere un programma scritto per assicurare la qualita' dei dati e garantire che gli studi eseguiti siano conformi ai principi di buona pratica di laboratorio. 2) Il programma per assicurare la qualita' deve essere affidato ad una o piu' persone con una buona conoscenza dei metodi di saggio, designate dalla direzione del centro e direttamente responsabili di fronte ad essa. 3) La persona o le persone suddette non devono partecipare all'effettuazione dello studio sottoposto ad assicurazione della qualita'. 4) La persona o le persone suddette devono comunicare per iscritto tutte le loro osservazioni direttamente alla direzione del centro e al direttore dello studio. B. Responsabilita' del personale incaricato di assicurare la qualita' 1) Le responsabilita' del personale incaricato di assicurare la qualita' devono includere, fra l'altro, i seguenti compiti: a) accertare che il programma di studio e i metodi operativi standard siano a disposizione del personale che esegue lo studio; b) accertare mediante ispezioni periodiche al centro di saggio a/o verifica dello studio in corso, che siano seguiti il programma di studio e i metodi operativi standard. Di tali operazioni dovrebbe essere tenuta una registrazione; c) informare immediatamente la direzione e il direttore dello studio di qualunque deviazione non autorizzata dal programma di stu- dio e dai metodi operativi standard; d) esaminare le relazioni finali per confermare che i metodi, i procedimenti e le osservazioni sono descritti esattamente e che i risultati indicati riflettono con precisione i dati grezzi dello stu- dio; e) redigere e firmare una dichiarazione, da inserire nella relazione finale, che precisi le date in cui sono state fatte le ispezioni e quelle in cui le osservazioni sono state riportate alla direzione del centro e al direttore dello studio. 4. IMPIANTI A. Generalita' 1) Per dimensioni, costruzione ed ubicazione del centro di saggio deve rispondere alle esigenze dello studio, permettendo di ridurre al minimo gli inconvenienti che potrebbero alterare la validita' dello studio stesso. 2) Il centro di saggio deve essere concepito in modo da permettere una sufficiente separazione delle diverse attivita', per assicurare la corretta esecuzione di ogni studio. B. Impianti relativi al sistema di saggio 1) Il centro di saggio deve evere un numero sufficiente di locali o di zone per garantire l'isolamento dei sistemi di saggio e, se necessario, l'isolamento di singoli progetti concernenti sostanze in esame che sono o si sospetta che siano pericolose per gli esseri viventi. 2) Si deve disporre di impianti adeguati per il trattamento e il controllo delle malattie degli animali, per garantire che i sistemi di saggio non subiscano un grado di deterioramento inaccettabile. 3) Si deve disporre di aree di deposito sufficienti per forniture ed attrezzature. Le aree di deposito devono essere separate da quelle in cui si trovano i sistemi di saggio ed essere adeguatamente protette dal pericolo di infestazione e contaminazione. Si deve inoltre assicurare la refrigerazione delle derrate deperibili. C. Impianti per la manipolazione delle sostanze in esame e di riferimento 1) Per evitare contaminazioni o mescolanze, devono esservi locali per la ricezione e il deposito delle sostanze in esame e di riferimento distinti da quelli per mescolare le sostanze in esame con un veicolo. 2) Le aree di deposito per le sostanze in esame devono essere sep- arate da quelle in cui trovano alloggio i sistemi di saggio e devono permettere il mantenimento della loro identita', concentrazione, purezza e stabilita' ed assicurare un deposito sicuro delle sostanze pericolose. D. Archivi 1) Devono essere previsti locali di archivio per il deposito e la consultazione di dati grezzi, relazioni, campioni e reperti. E. Eliminazione dei rifiuti 1) La manipolazione e l'eliminazione dei rifiuti devono essere effettuate in modo da non mettere a repentaglio l'integrita' degli studi in corso. 2) La manipolazione e l'eliminazione dei rifiuti prodotti nel corso dell'effettuazione degli studi devono essere effettuate in modo conforme alle prescrizioni regolamentari in materia. Cio' deve includere adeguati provvedimenti per la raccolta, il deposito, l'eliminazione, la decontaminazione, il trasporto nonche' il mantenimento delle registrazioni relative alle attivita' suddette. 5. APPARECCHIATURE, MATERIALI E REAGENTI A. Apparecchiature 1) Le apparecchiature utilizzate per ottenere dati e per il controllo dei fattori ambientali pertinenti allo studio devono essere correttamente situate, essere di concezione adeguate e avere una capacita' sufficiente. 2) Le apparecchiature utilizzate per uno studio devono essere periodicamente ispezionate, pulite, sottoposte a manutenzione e tarate conformemente ai metodi operativi standard. Di tali operazioni devono essere tenute registrazioni. B. Materiale 1) Le apparecchiature e i materiali utilizzati negli studi non devono interferire con i sistemi di saggio. C. Reagenti 1) I reagenti devono essere etichettati, come del caso, per indicarne l'origine, la natura, la concentrazione e la stabilita'; tali informazioni devono comprendere anche la data di preparazione, la prima data di scadenza e istruzioni particolari per il deposito. 6. SISTEMI DI SAGGIO A. Fisici/chimici 1) Le apparecchiature utilizzate per ottenere dati chimico/fisici devono essere opportunamente ubicate, essere di concezione adeguata ed avere una capacita' sufficiente. 2) Sostanze di riferimento devono essere usate per garantire l'integrita' dei sistemi di saggio chimico/fisici. B. Biologici 1) Al fine di garantire la qualita' dei dati, devono essere create e mantenute condizioni opportune per l'alloggio, la manipolazione e la cura degli animali, dei vegetali, dei sistemi microbici, e di altri sistemi cellulari e subcellulari. 2) Tali condizioni devono essere inoltre conformi alle prescrizioni pertinenti delle normative nazionali relative all'importazione, alla raccolta, alla cura e alla utilizzazione degli animali, piante, sistemi microbici e altri sistemi cellulari e subcellulari. 3) I sistemi di saggio animali e vegetali di recente acquisizione devono essere isolati finche' non sia stato valutato il loro stato di salute. Se si osserva una mortalita' o una morbilita' anormale, il lotto non deve essere utilizzato negli studi e, se del caso, deve essere eliminato nel rispetto delle norme umanitarie. 4) Devono essere tenute registrazioni dell'origine, data e condizioni d'arrivo. 5) I sistemi di saggio animali, vegetali, microbici e cellulari devono essere acclimatati all'ambiente di prova per un periodo sufficiente prima dell'inizio dello studio. 6) Tutte le informazioni necessarie a una identificazione corretta dei sistemi di saggio devono figurare sui loro alloggi e contenitori. 7) Devono essere registrati la diagnosi e il trattamento di qualunque malattia manifestatasi prima o nel corso dello studio. 7. SOSTANZE IN ESAME E DI RIFERIMENTO A. Ricezione, manipolazione, campionamento e deposito 1) Devono essere tenute registrazioni in cui riportare la caratterizzazione della sostanza, la data di ricezione e i quantitativi ricevuti e utilizzati negli studi. 2) Devono essere adottati metodi di manipolazione, campionamento e deposito che assicurino per quanto possibile l'omogeneita' e la stabilita' e che impediscano contaminazioni o mescolanze. 3) Il contenitore o i contenitori di deposito devono recare informazioni per la identificazione, la prima data di scadenza e le istruzioni particolari per il deposito. B. Caratterizzazione 1) Ogni sostanza in esame e di riferimento deve essere opportunamente identificata (ad esempio con un codice, con il numero CAS - (Numero del registro "Chemical Abstract" - o con il nome). 2) Per ogni studio si deve conoscere l'identita' delle sostanze in esame o di riferimento, e in particolare il numero di lotto, la purezza, la composizione, la concentrazione, o altre caratteristiche che permettano di definire in modo appropriato ciascun lotto. 3) Per ogni studio si deve conoscere la stabilita' delle sostanze in esame e di riferimento nelle condizioni di deposito. 4) Per ogni studio si deve conoscere la stabilita' delle sostanze in esame e di riferimento nelle condizioni di saggio. 5) Se la sostanza in esame viene somministrata in un veicolo, si devono definire i metodi operativi standard per verificare l'omogeneita' e la stabilita' della sostanza in esame in tale veicolo. 6) Per gli studi in cui la durata del saggio della sostanza in esame e' superiore a quattro settimane, deve essere conservato un campione di ciascun lotto della sostanza in esame per scopi di verifica, a posteriori, particolarmente della stabilita'. 8. METODI OPERATIVI STANDARD A. Generalita' 1) Un centro di saggio deve avere metodi operativi standard scritti approvati dalla direzione, i quali mirano a garantire la qualita' e l'integrita' dei dati ottenuti nel corso dello studio. 2) Ciascuna sezione distinta dal laboratorio deve disporre prontamente dei metodi operativi standard relativi ai lavori che vi si svolgono. Testi, articoli e manuali pubblicati possono essere utilizzati come complementi a tali metodi operativi standard. B. Applicazione 1) Si deve disporre di metodi operativi standard, fra le altre, anche per le categorie di attivita' di laboratorio qui sotto indi- cate. Le operazioni particolari menzionate sotto ciascuna rubrica valgono come esempio: a) sostanze in esame e di riferimento. Ricezione, identificazione, etichettatura, manipolazione, campionamento e deposito; b) apparecchiature e reagenti. Utilizzazione, manutenzione, pulitura, taratura delle apparecchiature di misura dell'attrezzatura per il controllo ambientale; preparazione di reagenti; c) mantenimento di registri, redazione di relazioni, deposito e consultazione. Codificazione di studi, raccolta di dati, redazione di relazioni, sistemi di elencazione, trattamento dei dati, compreso l'impiego di sistemi di elaborazione elettronica dei dati; d) sistemi di saggio (se del caso): 1) preparazione del locale e condizioni ambientali per il sistema di saggio; 2) metodi di recezione, trasferimento, corretta collocazione, caratterizzazione, identificazione e mantenimento del sistema di saggio; 3) preparazione del sistema di saggio, osservazioni ed esami prima, durante e alla fine dello studio; 4) manipolazione di individui del sistema di saggio trovati moribondi o morti nel corso dello studio; 5) raccolta, identificazione e manipolazione di reperti, comprese la necropsia e l'istopatologia; e) metodi per assicurare la qualita'. Attivita' del personale incaricato di assicurare la qualita' nel corso dell'esecuzione e della descrizione delle verifiche degli studi, delle ispezioni e degli esami delle relazioni finali dello studio; f) precauzioni di igiene e sicurezza. Conformi alla normativa o alle linee guida nazionali e/o internazionali. 9. ESECUZIONE DELLO STUDIO A. Programma di studio 1) Prima dell'inizio di ogni studio deve essere redatto un programma scritto dello stesso. 2) Il programma dello studio deve essere conservato come uno dei dati grezzi. 3) Tutti i cambiamenti, le modifiche o revisioni del programma dello studio, nella forma approvata dal direttore dello studio, compresa la (e) relativa (e) giustificazione (i), devono essere registrati, firmati e datati dal direttore dello studio, e conservati con il programma dello studio. B. Contenuto del programma dello studio Il programma di studio deve contenere, fra l'altro, le seguenti informazioni: 1) identificazione dello studio, delle sostanze in esame e di riferimento: a) un titolo descrittivo; b) una dichiarazione che esponga la natura e lo scopo dello studio; c) l'identificazione della sostanza in esame con un codice o con il nome (IUPAC, numero CAS, ecc.); d) la sostanza di riferimento da utilizzare; 2) informazioni relative al committente e al centro di saggio: a) nome e indirizzo del committente; b) nome e indirizzo del centro di saggio; c) nome e indirizzo del direttore dello studio; 3) date: a) la data di approvazione del programma dello studio mediante firma del direttore dello studio e, se del caso, del committente e/o della direzione del centro di saggio; b) le date proposte per l'inizio e il completamento dello stu- dio; 4) metodi di saggio: a) indicazione del metodo di saggio da utilizzare; 5) punti particolari (se del caso): a) giustificazione della scelta del sistema di saggio; b) caratterizzazione del sistema di saggio come specie, razza, varieta', origine, numero, gamma di peso, sesso, eta' ed altre informazioni pertinenti; c) il metodo di somministrazione ed il motivo che ha condotto alla sua scelta; d) i livelli di dose e/o le concentrazioni, la frequenza e la durata della somministrazione; e) informazioni dettagliate sulla programmazione dell'esperimento, compresa una descrizione dello svolgimento coronologico dello studio, di tutti i metodi, i materiali e le condizioni, del tipo e della frequenza delle analisi, delle misurazioni, delle osservazioni e degli esami da eseguire; 6) registrazioni: a) un elenco delle registrazioni da conservare. C. Esecuzione dello studio 1) Ogni studio deve avere un contrassegno specifico. Tutti gli elementi relativi ad uno studio devono recare tale contrassegno. 2) Lo studio deve essere eseguito in conformita' con il programma di studio. 3) Tutti i dati ottenuti durante l'esecuzione dello studio devono essere registrati direttamente, in modo rapido, preciso e leggibile dalla persona che rileva i dati. Tali registrazioni devono essere firmate o parafate o datate. 4) Ogni modifica apportata ai dati grezzi deve essere effettuata in modo da non celare la versione precedente; si deve indicare la motivazione, se necessaria, della modifica e contrassegnarla con la data e la firma della persona che procede alla modifica stessa. 5) I dati prodotti direttamente come dati in ingresso al calcolatore devono essere identificati al momento della loro immissione dalla/e persona/e responsabile/i della loro registrazione diretta. Le correzioni devono essere registrate a parte, insieme con i motivi del cambiamento, con la data e il nome della persona che ha proceduto alla modifica. 10. REDAZIONE DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI DELLO STUDIO A. Generalita' 1) Una relazione finale sullo studio deve essere preparata. 2) E' raccomandata l'utilizzazione delle unita' internazionali standard. 3) La relazione finale deve essere firmata e datata dal direttore dello studio. 4) Se nella relazione finale sono inserite relazioni dei ricercatori principali delle discipline cui si e' fatto ricorso nello studio, dette relazioni devono essere da loro firmate e datate. 5) Le correzioni e le aggiunte apportate alla relazione finale devono presentarsi in forma di emendamento. Quest'ultimo deve precisare chiaramente il motivo delle correzioni o delle aggiunte e deve essere firmato e datato dal direttore dello studio e dal ricercatore principale di ciascuna disciplina in causa. B. Contenuto della relazione finale La relazione finale deve comprendere, fra le altre, le seguenti informazioni: 1) identificazione dello studio, delle sostanze in esame e di riferimento: a) un titolo descrittivo; b) l'identificazione della sostanza in esame con un codice o con il suo nome (IUPAC, numero CAS, ecc.); c) l'identificazione della sostanza di riferimento con il suo nome chimico; d) la caratterizzazione della sostanza in esame, in particolare, purezza, stabilita' ed omogeneita'; 2) informazioni relative al centro di saggio: a) nome e indirizzo; b) nome del direttore dello studio; c) nome di altri membri principali del personale che hanno fornito relazioni di cui si e' tenuto conto nella relazione finale; 3) date: a) data di inizio e completamento dello studio; 4) dichiarazione: a) una dichiarazione sull'assicurazione di qualita' che certifichi le date in cui sono state effettuate le ispezioni e le date in cui sono state comunicate osservazioni alla direzione del centro e al direttore dello studio; 5) descrizione dei materiali e dei metodi di saggio: a) descrizione dei metodi e dei materiali utilizzati; b) indicazione del metodo di saggio utilizzato; 6) risultati: a) un riassunto dei risultati; b) tutte le informazioni e i dati richiesti nel programma di studio; c) una esposizione dei risultati comprendente i calcoli e i metodi statistici; d) una valutazione e discussione dei risultati e, se del caso, le conclusioni; 7) deposito: a) il luogo in cui debbono essere depositati tutti i campioni, i reperti, i dati grezzi e la relazione finale. 11. DEPOSITO E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI MATERIALI A. Deposito e consultazione 1) Gli archivi devono essere pianificati ed attrezzati per la sistemazione e il deposito, in condizioni di sicurezza, di quanto segue: a) i programmi di studio; b) i dati grezzi; c) le relazioni finali; d) le relazioni sulle ispezioni dei laboratori e sulle verifiche degli studi effettuate conformemente al programma per assicurare la qualita'; e) campioni e reperti. 2) Il materiale conservato negli archivi deve essere catalogato in modo da facilitarne un deposito ordinato e la rapida consultazione. 3) Deve avere accesso agli archivi soltanto il personale autorizzato dalla direzione del centro. L'entrata e l'uscita del materiale dagli archivi devono essere debitamente registrate. B. Conservazione 1) Il seguente materiale deve essere conservato per 10 anni: a) il programma di studio, i dati grezzi, i campioni, i reperti e la relazione finale su ciascuno studio; b) i resoconti di tutte le ispezioni e di tutte le verifiche di studi effettuate come parte del programma per assicurare la qualita'; c) un riassunto delle modifiche, della formazione, dell'esperienza e delle descrizioni delle mansioni del personale; d) i resoconti e le relazioni relative alla manutenzione e alla taratura delle apparecchiature; e) il fascicolo cronologico dei metodi operativi standard. 2) I campioni e i reperti devono essere conservati soltanto finche' la qualita' della preparazione ne consente una valutazione. 3) Se un centro di saggio o un centro di archiviazione a contratto cessa la sua attivita' senza avere successori legali, l'archivio deve passare agli archivi del(i) committente(i) dello studio (degli studi).