(Allegato 2)
                             ALLEGATO II 
 
 
           PRINCIPI DI BUONA PRATICA DI LABORATORIO (BPL) 
 
1. CAMPO D'APPLICAZIONE 
 
   Lo scopo di questi principi di  BPL  consiste  nel  promuovere  lo
sviluppo di dati sperimentali di buona qualita'. 
   Questi  principi  devono  essere  applicati  alle  sperimentazioni
tossicologiche non cliniche effettuate per valutare la  sicurezza  di
sostanze chimiche. 
 
         2. ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI SAGGIO E PERSONALE 
 
                 A. Responsabilita' della direzione 
 
   1) La direzione del centro di saggio deve provvedere affinche' nel
centro di saggio vengano rispettati i principi di  buona  pratica  di
laboratorio. 
   2) Essa deve almeno: 
     a) garantire che si  disponga  di  personale  qualificato  e  di
impianti, attrezzature e materiali appropriati; 
     b) tenere un fascicolo con qualifiche, formazione, esperienza  e
descrizione  delle  mansioni  di  tutte   le   persone   di   livello
professionale e tecnico; 
     c) garantire che il personale comprenda  chiaramente  i  compiti
che ha da svolgere e, se necessario, addestrarlo a detti compiti; 
     d) garantire  che  vengano  prese  precauzioni  sanitarie  e  di
sicurezza conformemente alle norme nazionali e/o internazionali; 
     e) garantire che vengano definiti e seguiti i  metodi  operativi
standard appropriati; 
     f) garantire l'esistenza  di  un  programma  per  assicurare  la
qualita'  unitariamente  al  personale   ad   esso   specificatamente
destinato; 
     g) se del  caso,  concordare  il  programma  di  studio  con  il
committente; 
     h) garantire che le modifiche apportate al programma  di  studio
siano approvate e registrate; 
     i) conservare le copie di tutti i programmi di studio; 
     j) conservare  uno  schedario  cronologico  di  tutti  i  metodi
operativi standard; 
     k) garantire  che  si  disponga  di  personale  sufficiente  per
l'esecuzione puntuale e corretta di ogni studio; 
     l)  prima  dell'inizio  di  qualunque  studio,  designare   come
direttore dello studio una  persona  in  possesso  delle  qualifiche,
della  formazione  e  dell'esperienza  all'uopo  richieste.   Se   e'
necessario sostituire il direttore di uno studio nel corso dello stu-
dio stesso, cio' dovrebbe essere registrato; 
     m) garantire che sia designata  una  persona  come  responsabile
della gestione degli archivi. 
 
            B. Responsbilita' del direttore dello studio 
 
   1) Il  direttore  dello  studio  e'  responsabile  dell'esecuzione
globale dello studio e della redazione della relazione pertinente. 
   2) Le responsabilita' del direttore dello studio  deve  includere,
fra l'altro, i seguenti compiti: 
     a) acconsentire al programma di studio; 
     b) garantire che  siano  seguiti  i  procedimenti  definiti  nel
programma di studio  e  che  qualunque  modifica  sia  autorizzata  e
registrata unitamente alle motivazioni; 
     c)  garantire  che  tutti  i  dati  prodotti  siano  interamente
registrati ove possibile; 
     d)  firmare  e  datare  la   relazione   finale   per   indicare
l'accettazione di responsabilita' della  validita'  dei  dati  e  per
confermare il rispetto dei principi relativi alla  buona  pratica  di
laboratorio; 
     e) garantire che alla fine dello studio, il programma di studio,
la relazione finale, i dati grezzi e il materiale di  sostegno  siano
trasferiti negli archivi. 
 
                  C. Responsabilita' del personale 
 
   1) Il personale deve  conformarsi  alle  norme  di  sicurezza  del
lavoro. Le sostanze chimiche  dovrebbero  essere  manipolate  con  la
necessaria cautela finche' non siano stati determinati i pericoli che
esse presentano. 
   2) Il personale deve prendere precauzioni igieniche per ridurre al
minimo il rischio a cui e' esposto e per assicurare l'integrita'  del
sistema di saggio. 
   3) Il personale il cui stato di salute puo' probabilmente avere un
effetto negativo sullo studio deve essere escluso da  operazioni  che
possono influenzare lo studio. 
 
               3. PROGRAMMA PER ASSICURARE LA QUALITA' 
 
                           A. Generalita' 
 
   1) Il centro  di  saggio  deve  avere  un  programma  scritto  per
assicurare la qualita' dei dati e garantire che  gli  studi  eseguiti
siano conformi ai principi di buona pratica di laboratorio. 
   2) Il programma per assicurare la qualita' deve essere affidato ad
una o piu' persone con una buona conoscenza  dei  metodi  di  saggio,
designate dalla direzione del centro e direttamente  responsabili  di
fronte ad essa. 
   3) La  persona  o  le  persone  suddette  non  devono  partecipare
all'effettuazione dello  studio  sottoposto  ad  assicurazione  della
qualita'. 
   4) La persona o le persone suddette devono comunicare per iscritto
tutte le loro osservazioni direttamente alla direzione del  centro  e
al direttore dello studio. 
B. Responsabilita' del personale incaricato di assicurare la qualita'
   1) Le responsabilita' del personale incaricato di assicurare la 
qualita' devono includere, fra l'altro, i seguenti compiti: 
     a) accertare che il programma di studio  e  i  metodi  operativi
standard siano a disposizione del personale che esegue lo studio; 
     b) accertare mediante ispezioni periodiche al centro  di  saggio
a/o verifica dello studio in corso, che siano seguiti il programma di
studio e i metodi operativi standard.  Di  tali  operazioni  dovrebbe
essere tenuta una registrazione; 
     c) informare immediatamente la direzione e  il  direttore  dello
studio di qualunque deviazione non autorizzata dal programma di  stu-
dio e dai metodi operativi standard; 
     d) esaminare le relazioni finali per confermare che i metodi,  i
procedimenti e le osservazioni sono descritti  esattamente  e  che  i
risultati indicati riflettono con precisione i dati grezzi dello stu-
dio; 
     e) redigere e  firmare  una  dichiarazione,  da  inserire  nella
relazione finale, che precisi le date in  cui  sono  state  fatte  le
ispezioni e quelle in cui le osservazioni sono state  riportate  alla
direzione del centro e al direttore dello studio. 
 
                             4. IMPIANTI 
 
                           A. Generalita' 
 
   1) Per dimensioni, costruzione ed ubicazione del centro di  saggio
deve rispondere alle esigenze dello studio, permettendo di ridurre al
minimo gli inconvenienti che potrebbero alterare la  validita'  dello
studio stesso. 
   2) Il centro di saggio deve essere concepito in modo da permettere
una sufficiente separazione delle diverse attivita',  per  assicurare
la corretta esecuzione di ogni studio. 
 
              B. Impianti relativi al sistema di saggio 
 
   1) Il centro di saggio deve evere un numero sufficiente di  locali
o di zone per garantire l'isolamento dei  sistemi  di  saggio  e,  se
necessario, l'isolamento di singoli progetti concernenti sostanze  in
esame che sono o si sospetta che  siano  pericolose  per  gli  esseri
viventi. 
   2) Si deve disporre di impianti adeguati per il trattamento  e  il
controllo delle malattie degli animali, per garantire che  i  sistemi
di saggio non subiscano un grado di deterioramento inaccettabile. 
   3) Si deve disporre di aree di deposito sufficienti per  forniture
ed attrezzature. Le aree di deposito devono essere separate da quelle
in cui si  trovano  i  sistemi  di  saggio  ed  essere  adeguatamente
protette dal pericolo  di  infestazione  e  contaminazione.  Si  deve
inoltre assicurare la refrigerazione delle derrate deperibili. 
 
C. Impianti per  la  manipolazione  delle  sostanze  in  esame  e  di
                             riferimento 
 
   1) Per evitare contaminazioni o mescolanze, devono esservi  locali
per la  ricezione  e  il  deposito  delle  sostanze  in  esame  e  di
riferimento distinti da quelli per mescolare le sostanze in esame con
un veicolo. 
   2) Le aree di deposito per le sostanze in esame devono essere sep-
arate da quelle in cui trovano alloggio i sistemi di saggio e  devono
permettere il  mantenimento  della  loro  identita',  concentrazione,
purezza e stabilita' ed assicurare un deposito sicuro delle  sostanze
pericolose. 
 
                             D. Archivi 
 
   1) Devono essere previsti locali di archivio per il deposito e  la
consultazione di dati grezzi, relazioni, campioni e reperti. 
 
                     E. Eliminazione dei rifiuti 
 
   1) La manipolazione e l'eliminazione  dei  rifiuti  devono  essere
effettuate in modo da non mettere a  repentaglio  l'integrita'  degli
studi in corso. 
   2) La manipolazione e  l'eliminazione  dei  rifiuti  prodotti  nel
corso dell'effettuazione degli studi devono essere effettuate in modo
conforme  alle  prescrizioni  regolamentari  in  materia.  Cio'  deve
includere  adeguati  provvedimenti  per  la  raccolta,  il  deposito,
l'eliminazione,  la  decontaminazione,  il   trasporto   nonche'   il
mantenimento delle registrazioni relative alle attivita' suddette. 
 
              5. APPARECCHIATURE, MATERIALI E REAGENTI 
 
                         A. Apparecchiature 
 
   1) Le apparecchiature  utilizzate  per  ottenere  dati  e  per  il
controllo dei fattori ambientali pertinenti allo studio devono essere
correttamente situate, essere di  concezione  adeguate  e  avere  una
capacita' sufficiente. 
   2) Le apparecchiature utilizzate  per  uno  studio  devono  essere
periodicamente  ispezionate,  pulite,  sottoposte  a  manutenzione  e
tarate conformemente ai metodi operativi standard. Di tali operazioni
devono essere tenute registrazioni. 
 
                            B. Materiale 
 
   1) Le apparecchiature e i materiali  utilizzati  negli  studi  non
devono interferire con i sistemi di saggio. 
 
                             C. Reagenti 
 
   1) I reagenti  devono  essere  etichettati,  come  del  caso,  per
indicarne l'origine, la natura, la concentrazione  e  la  stabilita';
tali informazioni devono comprendere anche la data  di  preparazione,
la prima data di scadenza e istruzioni particolari per il deposito. 
 
                        6. SISTEMI DI SAGGIO 
 
                          A. Fisici/chimici 
 
   1) Le apparecchiature utilizzate per ottenere dati  chimico/fisici
devono essere opportunamente ubicate, essere di  concezione  adeguata
ed avere una capacita' sufficiente. 
   2) Sostanze di  riferimento  devono  essere  usate  per  garantire
l'integrita' dei sistemi di saggio chimico/fisici. 
 
                            B. Biologici 
 
   1) Al fine di garantire la qualita' dei dati, devono essere create
e mantenute condizioni opportune per l'alloggio, la  manipolazione  e
la cura degli animali, dei vegetali,  dei  sistemi  microbici,  e  di
altri sistemi cellulari e subcellulari. 
   2)  Tali  condizioni   devono   essere   inoltre   conformi   alle
prescrizioni   pertinenti   delle   normative   nazionali    relative
all'importazione, alla raccolta, alla cura e alla utilizzazione degli
animali, piante,  sistemi  microbici  e  altri  sistemi  cellulari  e
subcellulari. 
   3) I sistemi di saggio animali e vegetali di recente  acquisizione
devono essere isolati finche' non sia stato valutato il loro stato di
salute. Se si osserva una mortalita' o una  morbilita'  anormale,  il
lotto non deve essere utilizzato negli studi e,  se  del  caso,  deve
essere eliminato nel rispetto delle norme umanitarie. 
   4)  Devono  essere  tenute  registrazioni  dell'origine,  data   e
condizioni d'arrivo. 
   5) I sistemi di saggio animali, vegetali,  microbici  e  cellulari
devono essere  acclimatati  all'ambiente  di  prova  per  un  periodo
sufficiente prima dell'inizio dello studio. 
   6) Tutte le informazioni necessarie a una identificazione corretta
dei sistemi di saggio devono figurare sui loro alloggi e contenitori. 
   7) Devono essere  registrati  la  diagnosi  e  il  trattamento  di
qualunque malattia manifestatasi prima o nel corso dello studio. 
 
                7. SOSTANZE IN ESAME E DI RIFERIMENTO 
 
        A. Ricezione, manipolazione, campionamento e deposito 
 
   1)  Devono  essere  tenute  registrazioni  in  cui  riportare   la
caratterizzazione  della  sostanza,  la  data  di   ricezione   e   i
quantitativi ricevuti e utilizzati negli studi. 
   2) Devono essere adottati metodi di manipolazione, campionamento e
deposito che assicurino  per  quanto  possibile  l'omogeneita'  e  la
stabilita' e che impediscano contaminazioni o mescolanze. 
   3) Il contenitore  o  i  contenitori  di  deposito  devono  recare
informazioni per la identificazione, la prima data di scadenza  e  le
istruzioni particolari per il deposito. 
 
                         B. Caratterizzazione 
 
   1)  Ogni  sostanza  in  esame  e  di   riferimento   deve   essere
opportunamente identificata (ad esempio con un codice, con il  numero
CAS - (Numero del registro "Chemical Abstract" - o con il nome). 
   2) Per ogni studio si deve conoscere l'identita' delle sostanze in
esame o di riferimento, e in  particolare  il  numero  di  lotto,  la
purezza, la composizione, la concentrazione, o altre  caratteristiche
che permettano di definire in modo appropriato ciascun lotto. 
   3) Per ogni studio si deve conoscere la stabilita' delle  sostanze
in esame e di riferimento nelle condizioni di deposito. 
   4) Per ogni studio si deve conoscere la stabilita' delle  sostanze
in esame e di riferimento nelle condizioni di saggio. 
   5) Se la sostanza in esame viene somministrata in un  veicolo,  si
devono  definire  i  metodi   operativi   standard   per   verificare
l'omogeneita' e  la  stabilita'  della  sostanza  in  esame  in  tale
veicolo. 
   6) Per gli studi in cui la durata del  saggio  della  sostanza  in
esame e' superiore a quattro settimane,  deve  essere  conservato  un
campione di ciascun lotto  della  sostanza  in  esame  per  scopi  di
verifica, a posteriori, particolarmente della stabilita'. 
 
                    8. METODI OPERATIVI STANDARD 
 
                           A. Generalita' 
 
   1) Un centro  di  saggio  deve  avere  metodi  operativi  standard
scritti approvati dalla direzione, i  quali  mirano  a  garantire  la
qualita' e l'integrita' dei dati ottenuti nel corso dello studio. 
   2)  Ciascuna  sezione  distinta  dal  laboratorio  deve   disporre
prontamente dei metodi operativi standard relativi ai lavori  che  vi
si svolgono. Testi, articoli  e  manuali  pubblicati  possono  essere
utilizzati come complementi a tali metodi operativi standard. 
 
                           B. Applicazione 
 
   1) Si deve disporre di metodi operativi standard,  fra  le  altre,
anche per le categorie di attivita' di laboratorio  qui  sotto  indi-
cate. Le operazioni particolari  menzionate  sotto  ciascuna  rubrica
valgono come esempio: 
     a)   sostanze   in   esame   e   di   riferimento.    Ricezione,
identificazione,  etichettatura,   manipolazione,   campionamento   e
deposito; 
     b)  apparecchiature  e  reagenti.  Utilizzazione,  manutenzione,
pulitura, taratura delle apparecchiature di misura  dell'attrezzatura
per il controllo ambientale; preparazione di reagenti; 
     c) mantenimento di registri, redazione di relazioni, deposito  e
consultazione. Codificazione di studi, raccolta di dati, redazione di
relazioni, sistemi di elencazione,  trattamento  dei  dati,  compreso
l'impiego di sistemi di elaborazione elettronica dei dati; 
     d) sistemi di saggio (se del caso): 
     1) preparazione  del  locale  e  condizioni  ambientali  per  il
sistema di saggio; 
     2) metodi di recezione,  trasferimento,  corretta  collocazione,
caratterizzazione, identificazione  e  mantenimento  del  sistema  di
saggio; 
     3) preparazione del sistema di  saggio,  osservazioni  ed  esami
prima, durante e alla fine dello studio; 
     4) manipolazione di individui  del  sistema  di  saggio  trovati
moribondi o morti nel corso dello studio; 
     5)  raccolta,  identificazione  e  manipolazione   di   reperti,
comprese la necropsia e l'istopatologia; 
     e) metodi per assicurare la qualita'.  Attivita'  del  personale
incaricato di assicurare la  qualita'  nel  corso  dell'esecuzione  e
della descrizione delle verifiche  degli  studi,  delle  ispezioni  e
degli esami delle relazioni finali dello studio; 
     f) precauzioni di igiene e sicurezza. Conformi alla normativa  o
alle linee guida nazionali e/o internazionali. 
 
                     9. ESECUZIONE DELLO STUDIO 
 
                       A. Programma di studio 
 
   1) Prima  dell'inizio  di  ogni  studio  deve  essere  redatto  un
programma scritto dello stesso. 
   2) Il programma dello studio deve essere conservato come  uno  dei
dati grezzi. 
   3) Tutti i cambiamenti, le modifiche  o  revisioni  del  programma
dello studio, nella  forma  approvata  dal  direttore  dello  studio,
compresa la (e)  relativa  (e)  giustificazione  (i),  devono  essere
registrati, firmati e datati dal direttore dello studio, e conservati
con il programma dello studio. 
 
               B. Contenuto del programma dello studio 
 
   Il programma di studio deve contenere, fra  l'altro,  le  seguenti
informazioni: 
    1) identificazione dello studio, delle sostanze  in  esame  e  di
riferimento: 
      a) un titolo descrittivo; 
      b) una dichiarazione che esponga la natura  e  lo  scopo  dello
studio; 
      c) l'identificazione della sostanza in esame con  un  codice  o
con il nome (IUPAC, numero CAS, ecc.); 
      d) la sostanza di riferimento da utilizzare; 
    2) informazioni relative al committente e al centro di saggio: 
      a) nome e indirizzo del committente; 
      b) nome e indirizzo del centro di saggio; 
      c) nome e indirizzo del direttore dello studio; 
    3) date: 
      a) la data di approvazione del programma dello studio  mediante
firma del direttore dello studio e, se del caso, del committente  e/o
della direzione del centro di saggio; 
      b) le date proposte per l'inizio e il completamento dello  stu-
dio; 
    4) metodi di saggio: 
      a) indicazione del metodo di saggio da utilizzare; 
    5) punti particolari (se del caso): 
      a) giustificazione della scelta del sistema di saggio; 
      b) caratterizzazione del sistema di saggio come specie,  razza,
varieta', origine, numero,  gamma  di  peso,  sesso,  eta'  ed  altre
informazioni pertinenti; 
      c) il metodo di somministrazione ed il motivo che  ha  condotto
alla sua scelta; 
      d) i livelli di dose e/o le concentrazioni, la frequenza  e  la
durata della somministrazione; 
      e)    informazioni     dettagliate     sulla     programmazione
dell'esperimento,  compresa   una   descrizione   dello   svolgimento
coronologico dello studio, di  tutti  i  metodi,  i  materiali  e  le
condizioni,  del  tipo  e  della  frequenza  delle   analisi,   delle
misurazioni, delle osservazioni e degli esami da eseguire; 
    6) registrazioni: 
      a) un elenco delle registrazioni da conservare. 
 
                     C. Esecuzione dello studio 
 
   1) Ogni studio deve avere un  contrassegno  specifico.  Tutti  gli
elementi relativi ad uno studio devono recare tale contrassegno. 
   2) Lo studio deve essere eseguito in conformita' con il  programma
di studio. 
   3) Tutti i dati ottenuti durante l'esecuzione dello studio  devono
essere registrati direttamente, in modo rapido, preciso  e  leggibile
dalla persona che rileva i dati.  Tali  registrazioni  devono  essere
firmate o parafate o datate. 
   4) Ogni modifica apportata ai dati grezzi deve  essere  effettuata
in modo da non celare la versione precedente;  si  deve  indicare  la
motivazione, se necessaria, della modifica e contrassegnarla  con  la
data e la firma della persona che procede alla modifica stessa. 
   5)  I  dati  prodotti  direttamente  come  dati  in  ingresso   al
calcolatore  devono  essere  identificati  al  momento   della   loro
immissione dalla/e persona/e responsabile/i della loro  registrazione
diretta. Le correzioni devono essere registrate a parte, insieme  con
i motivi del cambiamento, con la data e il nome della persona che  ha
proceduto alla modifica. 
 
      10. REDAZIONE DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI DELLO STUDIO 
 
                           A. Generalita' 
 
   1) Una relazione finale sullo studio deve essere preparata. 
   2) E' raccomandata  l'utilizzazione  delle  unita'  internazionali
standard. 
   3) La relazione finale deve essere firmata e datata dal  direttore
dello studio. 
   4)  Se  nella  relazione  finale  sono  inserite   relazioni   dei
ricercatori principali delle discipline cui si e' fatto ricorso nello
studio, dette relazioni devono essere da loro firmate e datate. 
   5) Le correzioni e le aggiunte  apportate  alla  relazione  finale
devono  presentarsi  in  forma  di  emendamento.  Quest'ultimo   deve
precisare chiaramente il motivo delle correzioni o delle  aggiunte  e
deve essere firmato  e  datato  dal  direttore  dello  studio  e  dal
ricercatore principale di ciascuna disciplina in causa. 
 
                 B. Contenuto della relazione finale 
 
   La relazione finale deve comprendere, fra le  altre,  le  seguenti
informazioni: 
    1) identificazione dello studio, delle sostanze  in  esame  e  di
riferimento: 
      a) un titolo descrittivo; 
      b) l'identificazione della sostanza in esame con  un  codice  o
con il suo nome (IUPAC, numero CAS, ecc.); 
      c) l'identificazione della sostanza di riferimento con  il  suo
nome chimico; 
      d)  la  caratterizzazione   della   sostanza   in   esame,   in
particolare, purezza, stabilita' ed omogeneita'; 
    2) informazioni relative al centro di saggio: 
      a) nome e indirizzo; 
      b) nome del direttore dello studio; 
      c) nome di altri membri  principali  del  personale  che  hanno
fornito relazioni di cui si e' tenuto conto nella relazione finale; 
    3) date: 
      a) data di inizio e completamento dello studio; 
    4) dichiarazione: 
      a)  una  dichiarazione  sull'assicurazione  di   qualita'   che
certifichi le date in cui sono state effettuate  le  ispezioni  e  le
date in cui sono state comunicate  osservazioni  alla  direzione  del
centro e al direttore dello studio; 
    5) descrizione dei materiali e dei metodi di saggio: 
      a) descrizione dei metodi e dei materiali utilizzati; 
      b) indicazione del metodo di saggio utilizzato; 
    6) risultati: 
      a) un riassunto dei risultati; 
      b) tutte le informazioni e i dati richiesti  nel  programma  di
studio; 
      c) una esposizione dei risultati comprendente  i  calcoli  e  i
metodi statistici; 
      d) una valutazione e discussione dei risultati e, se del  caso,
le conclusioni; 
    7) deposito: 
      a) il luogo in cui debbono essere depositati tutti i  campioni,
i reperti, i dati grezzi e la relazione finale. 
 
      11. DEPOSITO E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI MATERIALI 
 
                     A. Deposito e consultazione 
 
   1) Gli archivi devono essere  pianificati  ed  attrezzati  per  la
sistemazione e il deposito, in condizioni  di  sicurezza,  di  quanto
segue: 
     a) i programmi di studio; 
     b) i dati grezzi; 
     c) le relazioni finali; 
     d) le relazioni sulle ispezioni dei laboratori e sulle verifiche
degli studi effettuate conformemente al programma per  assicurare  la
qualita'; 
     e) campioni e reperti. 
   2) Il materiale conservato negli archivi deve essere catalogato in
modo da facilitarne un deposito ordinato e la rapida consultazione. 
   3)  Deve  avere  accesso  agli  archivi  soltanto   il   personale
autorizzato dalla direzione del  centro.  L'entrata  e  l'uscita  del
materiale dagli archivi devono essere debitamente registrate. 
 
                          B. Conservazione 
 
   1) Il seguente materiale deve essere conservato per 10 anni: 
     a) il programma di studio, i dati grezzi, i campioni, i  reperti
e la relazione finale su ciascuno studio; 
     b) i resoconti di tutte le ispezioni e di tutte le verifiche  di
studi effettuate come parte del programma per assicurare la qualita'; 
     c)   un   riassunto   delle   modifiche,    della    formazione,
dell'esperienza e delle descrizioni delle mansioni del personale; 
     d) i resoconti e le relazioni relative alla manutenzione e  alla
taratura delle apparecchiature; 
     e) il fascicolo cronologico dei metodi operativi standard. 
   2) I campioni  e  i  reperti  devono  essere  conservati  soltanto
finche' la qualita' della preparazione ne consente una valutazione. 
   3) Se un centro di saggio o un centro di archiviazione a contratto
cessa la sua attivita' senza avere successori legali, l'archivio deve
passare  agli  archivi  del(i)  committente(i)  dello  studio  (degli
studi).