Art. 2. 1. Il terzo comma dell'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 7, comma 2, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' sostituito dal seguente: "In ogni pretura circondariale costituita in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione e' disciplinata ai sensi dell'articolo 39".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 35 del R.D. n. 12/1941, cosi' come da ultimo modificato dall'art. 7 del D.P.R. n. 449/1988, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 35. - Gli uffici di pretura possono essere costituiti in piu' sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono biennalmente designati le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro. A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. In ogni pretura circondariale costituita in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione e' disciplinata ai sensi dell'art. 39".