Art. 2.
  1. Il terzo comma dell'articolo  35  dell'ordinamento  giudiziario,
approvato  con  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  aggiunto
dall'articolo   7,   comma   2,   delle   norme   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  giudiziario  al nuovo processo penale ed a quello a
carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente
della Repubblica  22  settembre  1988,  n.  449,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "In  ogni  pretura circondariale costituita in sezioni e' istituita
una sezione dei giudici incaricati  dei  provvedimenti  previsti  dal
codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La
direzione di tale sezione e' disciplinata ai sensi dell'articolo 39".
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il testo dell'art. 35 del R.D. n. 12/1941, cosi' come
          da ultimo modificato dall'art. 7 del D.P.R. n. 449/1988,  e
          come  ulteriormente  modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art.  35.  -  Gli  uffici  di  pretura  possono  essere
          costituiti  in  piu'  sezioni.  Nelle preture costituite in
          sezioni sono biennalmente designati le sezioni  alle  quali
          sono  devoluti  promiscuamente  o  separatamente gli affari
          civili, gli affari penali e i giudizi in grado di  appello,
          nonche' separatamente le controversie di lavoro.
             A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati
          nel  numero  richiesto  dalle esigenze del servizio, tenuto
          conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della
          definizione delle controversie.
            In ogni pretura circondariale costituita  in  sezioni  e'
          istituita   una   sezione   dei   giudici   incaricati  dei
          provvedimenti previsti dal codice di procedura  penale  per
          la  fase  delle  indagini preliminari. La direzione di tale
          sezione e' disciplinata ai sensi dell'art. 39".