Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 70 del R.D. n. 12/1941, cosi' come sostituito dall'art. 20 delle norme annesse al D.P.R. n. 449/1988, poi modificato dall'art. 10 del D.L. 20 settembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 70. - 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali. 2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59. 3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designano altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessita' delle indagini o del dibattimento. 4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo' essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato. 5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o piu' magistrati dell'ufficio. 6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. 6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti".