Art. 3.
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  70  dell'ordinamento  giudiziario,
approvato  con  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  " 1. Le  funzioni  del  pubblico  ministero  sono  esercitate:  dal
procuratore  generale  presso  la  Corte  suprema  di cassazione, dai
procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello,  dai
procuratori  della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai
procuratori  della  Repubblica  presso  i  tribunali  ordinari,   dai
procuratori della Repubblica presso le preture circondariali".
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il testo dell'art. 70 del R.D. n. 12/1941, cosi' come
          sostituito dall'art. 20 delle norme annesse  al  D.P.R.  n.
          449/1988, poi modificato dall'art. 10 del D.L. 20 settembre
          1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          gennaio 1992, n. 8, e dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  70.  - 1. Le funzioni del pubblico ministero sono
          esercitate:   dal  procuratore  generale  presso  la  Corte
          suprema  di  cassazione,  dai  procuratori  generali  della
          Repubblica presso le  corti  di  appello,  dai  procuratori
          della  Repubblica  presso  i tribunali per i minorenni, dai
          procuratori della Repubblica presso i  tribunali  ordinari,
          dai   procuratori   della   Repubblica  presso  le  preture
          circondariali.
             2. Presso le sezioni distaccate di corte di  appello  le
          funzioni   del   procuratore   generale   sono   esercitate
          dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.
             3.  I  titolari  degli  uffici  del  pubblico  ministero
          dirigono   l'ufficio  cui  sono  preposti,  ne  organizzano
          l'attivita'  ed  esercitano   personalmente   le   funzioni
          attribuite  al  pubblico  ministero dal codice di procedura
          penale e dalle altre  leggi,  quando  non  designano  altri
          magistrati  addetti  all'ufficio.  Possono essere designati
          piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati
          o della complessita' delle indagini o del dibattimento.
             4.  Nel  corso  delle  udienze  penali,  il   magistrato
          designato  svolge  le  funzioni  del pubblico ministero con
          piena autonomia e puo'  essere  sostituito  solo  nei  casi
          previsti  dal  codice  di  procedura  penale.  Il  titolare
          dell'ufficio  trasmette  al   Consiglio   superiore   della
          magistratura  copia  del  provvedimento motivato con cui ha
          disposto la sostituzione del magistrato.
             5.  Ogni  magistrato  addetto  ad  una   procura   della
          Repubblica,  che,  fuori dall'esercizio delle sue funzioni,
          viene  comunque  a  conoscenza   di   fatti   che   possono
          determinare  l'inizio  dell'azione  penale  o  di  indagini
          preliminari,  puo'  segnalarli  per  iscritto  al  titolare
          dell'ufficio.  Questi,  quando non sussistono i presupposti
          per la richiesta di archiviazione e non  intende  procedere
          personalmente,  provvede a designare per la trattazione uno
          o piu' magistrati dell'ufficio.
             6.  Quando  il  procuratore  nazionale  antimafia  o  il
          procuratore generale presso la  corte  di  appello  dispone
          l'avocazione  delle  indagini preliminari nei casi previsti
          dalla legge, trasmette copia del relativo decreto  motivato
          al  Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori
          della Repubblica interessati.
             6-bis.  Entro   dieci   giorni   dalla   ricezione   del
          provvedimento   di   avocazione,   il   procuratore   della
          Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore
          generale  presso  la  Corte  di  cassazione.    Questi,  se
          accoglie  il  reclamo,  revoca  il  decreto  di avocazione,
          disponendo la restituzione degli atti".