Art. 10. 
         Indagine preventiva e rilascio dell'autorizzazione 
  1.  Il  rilascio  delle  autorizzazioni  previste  dagli   articoli
precedenti e' subordinato ad un'indagine preventiva. A tale  fine  il
richiedente  deve  allegare  alla  domanda  di   autorizzazione   una
relazione  geologica,  redatta  da  un   geologo   abilitato,   sulle
condizioni  idrogeologiche  dell'area   interessata,   sull'eventuale
capacita' depurativa del  suolo  e  del  sottosuolo,  sui  rischi  di
inquinamento e di alterazione della qualita' delle acque sotterranee,
nonche' sul punto  se  lo  scarico  in  tali  acque  costituisca  una
soluzione adeguata. 
  2. La  relazione  geologica  non  e'  richiesta  ove,  in  caso  di
operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di
rifiuti, il richiedente  dimostri  che  l'impianto  e'  costruito  in
maniera da evitare  qualsiasi  scarico  indiretto  ed  e'  pienamente
conforme alle norme tecniche della delibera del 27  luglio  1984  del
comitato  interministeriale  di  cui  all'art.  5  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
  3. L'autorita' competente puo', con specifica motivazione, chiedere
ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche. 
Ove accerti che  e'  garantita  la  tutela  delle  acque  sotterranee
dall'inquinamento,   rilascia   l'autorizzazione    dando    motivate
prescrizioni tecniche, anche al fine di assicurare che sia  garantita
la sorveglianza delle acque sotterranee,  e,  in  particolare,  della
loro qualita'. 
  4. L'autorizzazione e' rilasciata per un periodo di  quattro  anni.
Un anno prima della scadenza deve  essere  chiesto,  con  documentata
domanda, il rinnovo.