Art. 10. Indagine preventiva e rilascio dell'autorizzazione 1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli precedenti e' subordinato ad un'indagine preventiva. A tale fine il richiedente deve allegare alla domanda di autorizzazione una relazione geologica, redatta da un geologo abilitato, sulle condizioni idrogeologiche dell'area interessata, sull'eventuale capacita' depurativa del suolo e del sottosuolo, sui rischi di inquinamento e di alterazione della qualita' delle acque sotterranee, nonche' sul punto se lo scarico in tali acque costituisca una soluzione adeguata. 2. La relazione geologica non e' richiesta ove, in caso di operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di rifiuti, il richiedente dimostri che l'impianto e' costruito in maniera da evitare qualsiasi scarico indiretto ed e' pienamente conforme alle norme tecniche della delibera del 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 3. L'autorita' competente puo', con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche. Ove accerti che e' garantita la tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento, rilascia l'autorizzazione dando motivate prescrizioni tecniche, anche al fine di assicurare che sia garantita la sorveglianza delle acque sotterranee, e, in particolare, della loro qualita'. 4. L'autorizzazione e' rilasciata per un periodo di quattro anni. Un anno prima della scadenza deve essere chiesto, con documentata domanda, il rinnovo.