Art. 11. 
    Autorizzazione allo scarico e all'eliminazione di acque usate 
  1. L'autorizzazione agli scarichi diretti previsti  dagli  articoli
6, 8 e 16, ovvero quella per le operazioni di eliminazione  di  acque
usate che abbiano come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto,
ai sensi degli articoli 7 e 9, stabilisce: 
    a) il luogo e la tecnica di scarico; 
    b) le precauzioni  indispensabili  che  devono  essere  adottate,
tenuto conto in particolare della natura e della concentrazione delle
sostanze   presenti   negli    affluenti,    delle    caratteristiche
dell'ambiente ricettore, nonche' dei punti di captazione di acque, in
particolare  di  acqua  potabile,  termale  e  minerale,  situati  in
prossimita'; 
    c)  la  quantita'  massima  ammissibile  di  una  sostanza  negli
affluenti,  durante  uno  o  piu'  periodi  determinati,  e  adeguati
requisiti per quanto riguarda la concentrazione di tali  sostanze  in
conformita' ai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b); 
    d) i dispositivi che garantiscono  il  controllo  degli  scarichi
nelle acque sotterranee; 
    e) le misure per il controllo delle  acque  sotterranee  e  della
loro qualita'. 
  2. Lo scarico deve comunque rispettare le norme  tecniche  generali
previste dalla delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977
e segnatamente quelle indicate nel suo allegato 5. 
  3. Lo scarico indiretto di acque  usate  eventualmente  autorizzato
deve in ogni caso rispettare  i  limiti  di  accettabilita'  previsti
dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.