Art. 11. Autorizzazione allo scarico e all'eliminazione di acque usate 1. L'autorizzazione agli scarichi diretti previsti dagli articoli 6, 8 e 16, ovvero quella per le operazioni di eliminazione di acque usate che abbiano come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto, ai sensi degli articoli 7 e 9, stabilisce: a) il luogo e la tecnica di scarico; b) le precauzioni indispensabili che devono essere adottate, tenuto conto in particolare della natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli affluenti, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore, nonche' dei punti di captazione di acque, in particolare di acqua potabile, termale e minerale, situati in prossimita'; c) la quantita' massima ammissibile di una sostanza negli affluenti, durante uno o piu' periodi determinati, e adeguati requisiti per quanto riguarda la concentrazione di tali sostanze in conformita' ai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b); d) i dispositivi che garantiscono il controllo degli scarichi nelle acque sotterranee; e) le misure per il controllo delle acque sotterranee e della loro qualita'. 2. Lo scarico deve comunque rispettare le norme tecniche generali previste dalla delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e segnatamente quelle indicate nel suo allegato 5. 3. Lo scarico indiretto di acque usate eventualmente autorizzato deve in ogni caso rispettare i limiti di accettabilita' previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.