Art. 12 
Autorizzazione alle operazioni  di  eliminazione  e  di  deposito  di
                               rifiuti 
  1. Fatte salve eventuali prescrizioni  piu'  restrittive,  previste
dalla normativa statale o regionale vigente in  materia  di  rifiuti,
l'autorizzazione alle operazioni di eliminazione  e  di  deposito  ai
fini dell'eliminazione prevista dall'art. 7 e dell'art. 9  stabilisce
almeno: 
    a)  il  luogo  in  cui   avviene   l'operazione   sottoposta   ad
autorizzazione; 
    b) i metodi di eliminazione o di deposito utilizzati; 
    c) le precauzioni indispensabili, tenuto conto soprattutto  della
natura e della concentrazione delle sostanze presenti  nella  materia
da  eliminare  o  da  mettere  in  deposito,  delle   caratteristiche
dell'ambiente ricettore, ivi compresa  la  capacita'  depurativa  del
suolo, nonche' della vicinanza di captazioni di acqua, in particolare
di acqua potabile, termale e minerale; 
    d) la  quantita'  massima  ammissibile  in  uno  o  piu'  periodi
determinati dei rifiuti contenenti le sostanze  dell'elenco  I  o  II
dell'allegato e, possibilmente, delle stesse sostanze da eliminare  o
da mettere in deposito, nonche' le  condizioni  appropriate  relative
alla  concentrazione  delle  stesse  sostanze,  in   conformita'   ai
provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b); 
    e) le prescrizioni  tecniche  necessarie  per  evitare  qualsiasi
scarico  di  sostanze  dell'elenco  I   dell'allegato   nelle   acque
sotterranee, o per evitare nelle stesse acque qualsiasi  inquinamento
prodotto dalle sostanze dell'elenco II dell'allegato; 
    f) le  misure,  se  necessario,  per  il  controllo  delle  acque
sotterranee e della loro qualita'.