Art. 12 Autorizzazione alle operazioni di eliminazione e di deposito di rifiuti 1. Fatte salve eventuali prescrizioni piu' restrittive, previste dalla normativa statale o regionale vigente in materia di rifiuti, l'autorizzazione alle operazioni di eliminazione e di deposito ai fini dell'eliminazione prevista dall'art. 7 e dell'art. 9 stabilisce almeno: a) il luogo in cui avviene l'operazione sottoposta ad autorizzazione; b) i metodi di eliminazione o di deposito utilizzati; c) le precauzioni indispensabili, tenuto conto soprattutto della natura e della concentrazione delle sostanze presenti nella materia da eliminare o da mettere in deposito, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore, ivi compresa la capacita' depurativa del suolo, nonche' della vicinanza di captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale; d) la quantita' massima ammissibile in uno o piu' periodi determinati dei rifiuti contenenti le sostanze dell'elenco I o II dell'allegato e, possibilmente, delle stesse sostanze da eliminare o da mettere in deposito, nonche' le condizioni appropriate relative alla concentrazione delle stesse sostanze, in conformita' ai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b); e) le prescrizioni tecniche necessarie per evitare qualsiasi scarico di sostanze dell'elenco I dell'allegato nelle acque sotterranee, o per evitare nelle stesse acque qualsiasi inquinamento prodotto dalle sostanze dell'elenco II dell'allegato; f) le misure, se necessario, per il controllo delle acque sotterranee e della loro qualita'.