Art. 13. Rilascio e revoca dell'autorizzazione 1. Le autorizzazioni non sono rilasciate se risulta che il richiedente non e' in grado di osservare le prescrizioni stabilite. 2. Qualora le condizioni prescritte dall'autorizzazione non siano osservate, l'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione adotta i provvedimenti atti a far si' che le condizioni stesse vengano osservate; se necessario, essa revoca l'autorizzazione. 3. Le autorita' e le strutture competenti al controllo dell'inquinamento, vigilano sugli effetti degli scarichi nelle acque sotterranee.