Art. 13. 
                Rilascio e revoca dell'autorizzazione 
  1.  Le  autorizzazioni  non  sono  rilasciate  se  risulta  che  il
richiedente non e' in grado di osservare le prescrizioni stabilite. 
  2. Qualora le condizioni prescritte dall'autorizzazione  non  siano
osservate, l'autorita' che ha rilasciato  l'autorizzazione  adotta  i
provvedimenti atti  a  far  si'  che  le  condizioni  stesse  vengano
osservate; se necessario, essa revoca l'autorizzazione. 
  3.  Le  autorita'  e   le   strutture   competenti   al   controllo
dell'inquinamento, vigilano sugli effetti degli scarichi nelle  acque
sotterranee.