Art. 14. Scarichi esistenti e regime transitorio 1. Per tutti gli scarichi diretti e per quelli indiretti conseguenti ad operazioni di eliminazione o di deposito ai fini della eliminazione di acque usate e contenenti le sostanze di cui agli elenchi I e II dell'allegato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata domanda di autorizzazione alla Provincia competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la presentazione del risultato degli ulteriori accertamenti richiesti ai sensi dell'art. 1, comma 3, senza che sia stato comunicato l'avvenuto rilascio della autorizzazione, questa si ha per rifiutata e deve cessare lo scarico. 2. Per le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini della eliminazione di rifiuti contenenti le sostanze di cui agli elenchi I e II dell'allegato e che comportano scarichi indiretti, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la domanda per ottenere una nuova autorizzazione deve essere presentata un anno prima della scadenza dell'autorizzazione gia' rilasciata. Per le autorizzazioni che scadono entro il 31 gennaio 1993 la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 1993 e i tempi dell' autorizzazione sono prorogati automaticamente fino a tale data.