Art. 14. 
               Scarichi esistenti e regime transitorio 
  1.  Per  tutti  gli  scarichi  diretti  e  per   quelli   indiretti
conseguenti ad operazioni di eliminazione o di deposito ai fini della
eliminazione di acque usate e contenenti  le  sostanze  di  cui  agli
elenchi I e II dell'allegato esistenti alla data di entrata in vigore
del   presente   decreto,   deve   essere   presentata   domanda   di
autorizzazione alla Provincia competente entro un anno dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. Decorsi novanta giorni  dalla
data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine  per
la presentazione del risultato degli ulteriori accertamenti richiesti
ai sensi dell'art.  1,  comma  3,  senza  che  sia  stato  comunicato
l'avvenuto rilascio della autorizzazione, questa si ha per  rifiutata
e deve cessare lo scarico. 
  2. Per le operazioni di eliminazione o di deposito  ai  fini  della
eliminazione di rifiuti contenenti le sostanze di cui agli elenchi  I
e II dell'allegato e che comportano scarichi  indiretti,  autorizzate
ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  10  settembre
1982, n. 915, la domanda per ottenere una nuova  autorizzazione  deve
essere presentata un anno prima  della  scadenza  dell'autorizzazione
gia' rilasciata. Per  le  autorizzazioni  che  scadono  entro  il  31
gennaio 1993 la domanda deve essere presentata  entro  il  30  giugno
1993 e i tempi dell' autorizzazione  sono  prorogati  automaticamente
fino a tale data.