Art. 15. Divieto di divulgazione di dati 1. I dipendenti pubblici sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a seguito delle istruttorie e dei controlli eseguiti in esecuzione del presente decreto che, per loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. 2. La provincia e la regione possono dare informazioni di carattere generale o divulgare studi purche' non contenenti notizie relative a singole imprese o gruppi di imprese.