Art. 15. 
                   Divieto di divulgazione di dati 
  1.  I  dipendenti  pubblici  sono  tenuti  a   non   divulgare   le
informazioni raccolte a seguito delle  istruttorie  e  dei  controlli
eseguiti in esecuzione del presente decreto  che,  per  loro  natura,
sono protette dal segreto d'ufficio. 
  2. La provincia e la regione possono dare informazioni di carattere
generale o divulgare studi purche' non contenenti notizie relative  a
singole imprese o gruppi di imprese.