Art. 18. 
                           S a n z i o n i 
  1. Agli scarichi diretti e indiretti previsti dal presente  decreto
sono applicabili le disposizioni generali  previste  dalla  legge  10
maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Chi non osserva il divieto di scarico  previsto  dall'art.  6  e
dall'art. 7, comma 2, e' punito con l'arresto sino a tre anni.