Art. 18. S a n z i o n i 1. Agli scarichi diretti e indiretti previsti dal presente decreto sono applicabili le disposizioni generali previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Chi non osserva il divieto di scarico previsto dall'art. 6 e dall'art. 7, comma 2, e' punito con l'arresto sino a tre anni.