Art. 19. 
                          Danno ambientale 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, chi con il proprio comportamento omissivo o  commissivo
in violazione delle disposizioni  del  presente  decreto  provoca  un
danno alle acque, al  suolo,  al  sottosuolo  e  alle  altre  risorse
ambientali e' tenuto ad eseguire  a  proprie  spese  tutte  le  opere
prescritte dalla competente  provincia  o  regione,  e  dal  Ministro
dell'ambiente,  in  relazione   alla   rispettiva   competenza,   con
provvedimento motivato per eliminare il danno e prevenirne la  futura
insorgenza. 
  2.  Ove  il  responsabile   non   provveda   ad   eseguire   quanto
prescrittogli entro il termine fissato nel provvedimento  di  cui  al
comma 1, le opere saranno  eseguite  d'ufficio  dalla  Provincia  con
addebito delle relative spese all'inadempiente. 
  3. E' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del  danno
non eliminabile con l'esecuzione delle prescrizioni di cui  al  comma
1.