Art. 2. 
                        D e f i n i z i o n i 
  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: 
    a) acque sotterranee: tutte le acque  che  si  trovano  sotto  la
superficie del suolo nella zona di saturazione e a  contatto  diretto
con il suolo ed il sottosuolo; 
    b) scarico  diretto:  l'immissione  nelle  acque  sotterranee  di
sostanze degli elenchi I e/o II dell'allegato senza percolazione  nel
suolo o nel sottosuolo; 
    c) scarico indiretto: l'immissione  nelle  acque  sotterranee  di
sostanze degli elenchi I e/o II dell'allegato dopo  percolazione  nel
suolo o nel sottosuolo; 
    d) inquinamento: lo scarico di sostanze o di  energia  effettuato
direttamente o indirettamente dall'uomo nelle acque  sotterranee,  le
cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo o la salute umana o
l'approvvigionamento  idrico,  nuocere  alle  risorse  viventi  e  al
sistema ecologico idrico, o  ostacolare  altri  usi  legittimi  delle
acque.