Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo ed il sottosuolo; b) scarico diretto: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I e/o II dell'allegato senza percolazione nel suolo o nel sottosuolo; c) scarico indiretto: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I e/o II dell'allegato dopo percolazione nel suolo o nel sottosuolo; d) inquinamento: lo scarico di sostanze o di energia effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nelle acque sotterranee, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo o la salute umana o l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, o ostacolare altri usi legittimi delle acque.