Art. 20. 
                 Acque sotterranee transfrontaliere 
  1. Gli  scarichi  nelle  acque  sotterranee  transfrontaliere  sono
autorizzati previo espletamento della procedura  di  informazione  e,
occorrendo da consultazione degli Stati membri interessati. 
  2. Prima del  rilascio  della  autorizzazione  la  regione  informa
direttamente  l'omologa  autorita'  competente  dello  Stato   membro
interessato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  GORIA, Ministro dell'agricoltura e 
                                  delle foreste 
                                  BODRATO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
                                  RUFFOLO, Ministro dell'ambiente 
                                  MARTINAZZOLI, Ministro delle 
                                  riforme istituzionali e affari 
                                  regionali 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI