Art. 20. Acque sotterranee transfrontaliere 1. Gli scarichi nelle acque sotterranee transfrontaliere sono autorizzati previo espletamento della procedura di informazione e, occorrendo da consultazione degli Stati membri interessati. 2. Prima del rilascio della autorizzazione la regione informa direttamente l'omologa autorita' competente dello Stato membro interessato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE LORENZO, Ministro della sanita' RUFFOLO, Ministro dell'ambiente MARTINAZZOLI, Ministro delle riforme istituzionali e affari regionali Visto, il Guardasigilli: MARTELLI