Art. 4. Competenze dello Stato 1. Il Ministero dell'ambiente: a) svolge le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali sulle attivita' connesse con l'applicazione del presente decreto; b) determina i criteri generali e le metologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque sotterranee, nonche' i criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento del catasto degli scarichi diretti nelle unita' geologiche profonde, e di quelli indiretti nelle acque sotterranee suddivisi in base agli elenchi I e II dell'allegato, e integra, ove occorra, la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 e successive modifiche; c) cura gli adempimenti comunitari previsti dalla direttiva recepita col presente decreto; d) aggiorna l'allegato in conformita' con le determinazioni adottate dal Consiglio della comunita' europea. 2. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, determina i valori dell'inquinamento poco significativo ai fini dell'art. 3, lettera b); b) entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fissa i requisiti, in termini di concentrazioni delle sostanze degli elenchi I e II dell'allegato, ammissibili nelle acque di scarico in relazione alle operazioni di eliminazione di tali acque che abbiano come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto. 3. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dell'agricolturae delle foreste, indica le misure necessarie per impedire scarichi indiretti delle sostanze dell'elenco I dell'allegato, o per limitare scarichi indiretti delle sostanze dell'elenco II dell'allegato causati da operazioni sul suolo o nel sottosuolo diverse da quelle disciplinate del presente decreto. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 e 4, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 dicembre 1988, n. 400, sono adottate le modifiche al presente decreto anche per adeguarlo alle modifiche apportate alla direttiva del Consiglio 80/68/CEE.