Art. 4. 
                       Competenze dello Stato 
  1. Il Ministero dell'ambiente: 
    a) svolge le funzioni  di  indirizzo,  promozione,  consulenza  e
coordinamento generali sulle attivita'  connesse  con  l'applicazione
del presente decreto; 
    b) determina i criteri generali e le metologie per il rilevamento
delle caratteristiche delle  acque  sotterranee,  nonche'  i  criteri
metodologici per la formazione e l'aggiornamento  del  catasto  degli
scarichi diretti  nelle  unita'  geologiche  profonde,  e  di  quelli
indiretti nelle acque sotterranee suddivisi in base agli elenchi I  e
II dell'allegato, e integra, ove occorra, la  delibera  del  Comitato
dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento  4  febbraio
1977 e successive modifiche; 
    c) cura  gli  adempimenti  comunitari  previsti  dalla  direttiva
recepita col presente decreto; 
    d) aggiorna  l'allegato  in  conformita'  con  le  determinazioni
adottate dal Consiglio della comunita' europea. 
  2. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con  i  Ministeri  della
sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 
    a) entro un anno dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
determina i  valori  dell'inquinamento  poco  significativo  ai  fini
dell'art. 3, lettera b); 
    b) entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, fissa  i  requisiti,  in  termini  di  concentrazioni  delle
sostanze degli elenchi I e II dell'allegato, ammissibili nelle  acque
di scarico in relazione alle operazioni di eliminazione di tali acque
che abbiano come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto. 
  3. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con  i  Ministeri  della
sanita',  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato,   e
dell'agricolturae delle foreste,  indica  le  misure  necessarie  per
impedire   scarichi   indiretti   delle   sostanze   dell'elenco    I
dell'allegato, o  per  limitare  scarichi  indiretti  delle  sostanze
dell'elenco II dell'allegato causati da operazioni sul  suolo  o  nel
sottosuolo diverse da quelle disciplinate del presente decreto. 
  4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1  e  4,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri  della  sanita'  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura  e
delle foreste, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 dicembre
1988, n. 400, sono adottate le modifiche al  presente  decreto  anche
per adeguarlo alle modifiche apportate alla direttiva  del  Consiglio
80/68/CEE.