Art. 5. Competenze della regione e della provincia 1. La provincia e la regione rilasciano le autorizzazioni, secondo la rispettiva competenza quali stabilite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dalla legge 16 agosto 1990, n. 142, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto. 2. Delle autorizzazioni rilasciate e' fatto un inventario che deve essere comunicato annualmente al Ministero dell'ambiente. 3. La provincia e la regione adottano direttamente, ovvero sollecitano presso le altre autorita' competenti, tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco I dell'allegato, ovvero per limitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco II dell'allegato, dovuti ad operazioni effettuate sul suolo o nel sottosuolo diverse dalle operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione prevista dagli articoli successivi, in conformita' con quanto disposto dall'art. 4, comma 3. 4. Restano ferme le competenze delle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.