Art. 5. 
             Competenze della regione e della provincia 
  1. La provincia e la regione rilasciano le autorizzazioni,  secondo
la rispettiva competenza quali stabilite dalla legge 10 maggio  1976,
n. 319 e successive  modifiche,  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dalla legge 16  agosto  1990,
n. 142, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto. 
  2. Delle autorizzazioni rilasciate e' fatto un inventario che  deve
essere comunicato annualmente al Ministero dell'ambiente. 
  3.  La  provincia  e  la  regione  adottano  direttamente,   ovvero
sollecitano presso le altre autorita'  competenti,  tutte  le  misure
necessarie  per  evitare  qualsiasi  scarico  indiretto  di  sostanze
dell'elenco I dell'allegato, ovvero per  limitare  qualsiasi  scarico
indiretto  di  sostanze  dell'elenco  II  dell'allegato,  dovuti   ad
operazioni effettuate  sul  suolo  o  nel  sottosuolo  diverse  dalle
operazioni di eliminazione o di deposito  ai  fini  dell'eliminazione
prevista  dagli  articoli  successivi,  in  conformita'  con   quanto
disposto dall'art. 4, comma 3. 
  4. Restano ferme le competenze delle provincie autonome di Trento e
di Bolzano ai  sensi  del  testo  unico  delle  leggi  sullo  statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle  relative
norme di attuazione.