Art. 6. Scarichi diretti 1. Fermi i divieti stabiliti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 in materia di scarichi nel sottosuolo, ed in particolare all'art. 4, e' vietato qualsiasi scarico diretto nelle acque sotterranee di sostanze indicate nell'elenco I e II dell'allegato, con esclusione, limitatamente alle sostanze indicate nell'elenco II dell'allegato, degli scarichi di acque reflue che recapitano nelle unita' geologiche profonde, che devono essere comunque autorizzati ai sensi della predetta legge.