Art. 6. 
                          Scarichi diretti 
  1. Fermi i divieti stabiliti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319  in
materia di scarichi nel sottosuolo, ed in particolare all'art. 4,  e'
vietato qualsiasi scarico diretto nelle acque sotterranee di sostanze
indicate  nell'elenco  I  e   II   dell'allegato,   con   esclusione,
limitatamente alle sostanze indicate  nell'elenco  II  dell'allegato,
degli scarichi di acque reflue che recapitano nelle unita' geologiche
profonde, che devono  essere  comunque  autorizzati  ai  sensi  della
predetta legge.