Art. 7. Eliminazione e deposito delle sostanze dell'elenco I 1. Tutte le operazioni di eliminazioni e di deposito ai fini dell'eliminazione di acque reflue e di rifiuti contenenti le sostanze indicate nell'elenco I dell'allegato che possano comportare uno scarico indiretto devono essere autorizzate specificamente, ai sensi dell'art. 5, comma 1. L'autorizzazione e' rilasciata solo se risulta che l'adozione di adeguate prescrizioni tecniche impedisce lo scarico anche indiretto delle sostanze dell'elenco I dell'allegato. 2. E' vietato ogni scarico sul suolo di acque reflue che contengono le sostanze dell'elenco I dell'allegato.