Art. 7. 
        Eliminazione e deposito delle sostanze dell'elenco I 
  1. Tutte le operazioni  di  eliminazioni  e  di  deposito  ai  fini
dell'eliminazione di acque reflue e di rifiuti contenenti le sostanze
indicate nell'elenco  I  dell'allegato  che  possano  comportare  uno
scarico indiretto devono essere autorizzate specificamente, ai  sensi
dell'art. 5, comma 1. L'autorizzazione e' rilasciata solo se  risulta
che l'adozione di adeguate prescrizioni tecniche impedisce lo scarico
anche indiretto delle sostanze dell'elenco I dell'allegato. 
  2. E' vietato ogni scarico sul suolo di acque reflue che contengono
le sostanze dell'elenco I dell'allegato.