Art. 8. D e r o g h e 1. Lo scarico consistente nella reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque di infiltrazione di miniere o cave, o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, e' soggetto a preventiva autorizzazione. La Regione rilascia l'autorizzazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, se a seguito di indagine preventiva sull'assetto geomorfologico, sulla qualita' delle acque, sulle modalita' di prelievo e di reiniezione, risulta che non vi e' pericolo di inquinamento della falda.