Art. 8. 
                            D e r o g h e 
  1. Lo scarico consistente  nella  reiniezione  nella  stessa  falda
delle  acque  utilizzate  per  scopi  geotermici   delle   acque   di
infiltrazione di miniere o cave, o delle acque pompate nel  corso  di
determinati lavori di ingegneria civile,  e'  soggetto  a  preventiva
autorizzazione. La Regione rilascia l'autorizzazione, ai sensi  della
legge 10 maggio 1976, n. 319, se a  seguito  di  indagine  preventiva
sull'assetto  geomorfologico,  sulla  qualita'  delle  acque,   sulle
modalita' di prelievo  e  di  reiniezione,  risulta  che  non  vi  e'
pericolo di inquinamento della falda.