Art. 9. 
           Scarico indiretto delle sostanze dell'elenco II 
  1. Sono sottoposte a specifica autorizzazione, ai  sensi  dell'art.
5, comma 1, da parte dell'autorita' competente, tutte  le  operazioni
di eliminazione e/o di deposito ai  fini  dell'eliminazione  di  aque
reflue e rifiuti  contenenti  le  sostanze  indicate  nell'elenco  II
dell'allegato che possono comportare uno scarico indiretto.