Art. 9. Scarico indiretto delle sostanze dell'elenco II 1. Sono sottoposte a specifica autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, da parte dell'autorita' competente, tutte le operazioni di eliminazione e/o di deposito ai fini dell'eliminazione di aque reflue e rifiuti contenenti le sostanze indicate nell'elenco II dell'allegato che possono comportare uno scarico indiretto.