Art. 10. Autorizzazioni ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 1. L'autorizzazione ai sensi del presente decreto, limitatamente alle sostanze pericolose per le quali e' stata rilasciata e al singolo scarico, sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 9 legge 10 maggio 1976, n. 319, ultimo comma, la quale resta efficace nei confronti dello scarico relativo all'intero insediamento produttivo, ove diverso, e per le sostanze diverse da quelle indicate nell'allegato A. 2. In ogni caso lo scarico dell'insediamento produttivo, nel cui ambito e' ubicato il singolo stabilimento industriale deve essere conforme ai limiti e alle prescrizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e decreti di applicazione. 3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto non puo' consentire un aumento anche temporaneo dell'inquinamento delle acque. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decrto si applicano le disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319.