Art. 10. 
                 Autorizzazioni ai sensi della legge 
                       10 maggio 1976, n. 319 
  1. L'autorizzazione ai sensi del  presente  decreto,  limitatamente
alle sostanze pericolose per  le  quali  e'  stata  rilasciata  e  al
singolo scarico, sostituisce l'autorizzazione  prevista  dall'art.  9
legge 10 maggio 1976, n. 319, ultimo comma, la quale  resta  efficace
nei  confronti  dello  scarico   relativo   all'intero   insediamento
produttivo, ove diverso, e per le sostanze diverse da quelle indicate
nell'allegato A. 
  2. In ogni caso lo scarico dell'insediamento  produttivo,  nel  cui
ambito e' ubicato il singolo  stabilimento  industriale  deve  essere
conforme ai limiti e alle prescrizioni di cui alla  legge  10  maggio
1976, n. 319 e successive modifiche e decreti di applicazione. 
  3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  presente  decreto  non
puo' consentire un aumento anche temporaneo  dell'inquinamento  delle
acque. 
  4. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente  decrto  si
applicano le disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319.