Art. 11. 
                Applicazione delle norme di emissione 
  1. Per gli scarichi disciplinati  dal  presente  decreto  i  valori
limite di emissione si applicano normalmente al punto in cui le acque
di scarico contenenti le sostanze di cui all'allegato  B  fuoriescono
dal singolo impianto industriale se non diversamente stabilito  dalle
sanzioni contenute negli allegati. 
  2. L'autorizzazione puo'  prevedere  punti  di  determinazione  dei
valori  limite,   diversi   da   quello   delle   acque   fuoriescano
dall'impianto. Se le acque di scarico contenenti tali  sostanze  sono
canalizzate e trattate fuori dell'impianto industriale in un impianto
di trattamento destinato alla depurazione delle  stesse  o  di  altre
analoghe, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque  di
scarico escono dall'impianto di trattamento. Se le acque  di  scarico
si mescolano con altre fuoriescono da altro impianto e modificano  le
sostanze inquinanti, i valori limite sono applicati al punto  in  cui
le acque fuoriescono dallo scarico comune. 
  3. Per il trasporto non canalizzato delle acque di scarico  di  cui
al comma 1 si applicano le norme del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
  4. Qualsiasi impianto di  trattamento,  esterno  agli  stabilimenti
industriali  di  cui  all'art.  1,  per  depurare  acque  di  scarico
contenenti sostanze pericolose, non puo' accettare acque da  trattare
ne'  effettuare  a  sua  volta  scarichi  prima  di  aver  conseguito
l'autorizzazioneai sensi del presente decreto.