Art. 11. Applicazione delle norme di emissione 1. Per gli scarichi disciplinati dal presente decreto i valori limite di emissione si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti le sostanze di cui all'allegato B fuoriescono dal singolo impianto industriale se non diversamente stabilito dalle sanzioni contenute negli allegati. 2. L'autorizzazione puo' prevedere punti di determinazione dei valori limite, diversi da quello delle acque fuoriescano dall'impianto. Se le acque di scarico contenenti tali sostanze sono canalizzate e trattate fuori dell'impianto industriale in un impianto di trattamento destinato alla depurazione delle stesse o di altre analoghe, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento. Se le acque di scarico si mescolano con altre fuoriescono da altro impianto e modificano le sostanze inquinanti, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque fuoriescono dallo scarico comune. 3. Per il trasporto non canalizzato delle acque di scarico di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 4. Qualsiasi impianto di trattamento, esterno agli stabilimenti industriali di cui all'art. 1, per depurare acque di scarico contenenti sostanze pericolose, non puo' accettare acque da trattare ne' effettuare a sua volta scarichi prima di aver conseguito l'autorizzazioneai sensi del presente decreto.