Art. 14. Danno ambientale 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali e' tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere prescritte dalla provincia o dal Ministro dell'ambiente in relazione alla rispettiva competenza, con provvedimento motivato per eliminare il danno e prevenire la futura insorgenza. 2. Ove il responsabile non provveda ad eseguire quanto prescrittogli entro il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 1, le opere saranno eseguite d'ufficio dalla provincia con addebito delle relative spese all'inadempiente. 3. E' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 1.