Art. 16. 
                         Funzioni ispettive 
  1. La provincia esercita le funzioni  di  controllo  ispettive  per
l'applicazione del presente decreto avvalendosi: 
    - dei servizi e presidi delle unita' sanitarie locali; 
    - dell'Istituto di ricerca sulle acque  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche; 
    - dell'Istituto superiore di sanita'. 
  2. Gli ispettori possono accedere agli impianti e sedi di attivita'
e richiedere i dati, le informazioni ed  i  documenti  necessari  per
l'espletamento delle loro  funzioni.  Sono  muniti  di  documento  di
riconoscimento rilasciato dall'autorita' che li ha  nominati  e  sono
ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento  delle
connesse funzioni ispettive.