Art. 16. Funzioni ispettive 1. La provincia esercita le funzioni di controllo ispettive per l'applicazione del presente decreto avvalendosi: - dei servizi e presidi delle unita' sanitarie locali; - dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche; - dell'Istituto superiore di sanita'. 2. Gli ispettori possono accedere agli impianti e sedi di attivita' e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorita' che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento delle connesse funzioni ispettive.