Art. 3. 
                      Competenze della regione 
  1. La regione  entro  un  anno  dall'emanazione  dei  provvedimenti
previsti dal comma 4 dell'art. 2, tenendo conto dei piani  di  bacino
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, adegua ed integra  i  piani
regionali di risanamento delle acque previsti dall'art. 3 della legge
10  maggio  1976,  n.  319,  con   specifici   programmi   volti   al
raggiungimento degli obiettivi di qualita'. 
  2. I piani, nell'ambito delle sue competenze, dovranno contenere: 
    a) l'assegnazione dei corpi idrici alle  classi  di  qualita'  in
conformita' con quanto disposto dal Ministro dell'ambiente  ai  sensi
del comma 4 dell'art. 2; 
    b) le misure necessarie per ridurre il  carico  inquinante  nelle
acque  al  fine  del  conseguimento  degli  obiettivi  di   qualita',
nell'ambito dei singoli bacini e sottobacini, in particolare: 
      1) l'indicazione della migliore tecnologia disponibile  di  cui
gli impianti devono dotarsi in conformita' con  il  decreto  previsto
all'art. 2, comma 3, lettera c); 
      2) la determinazione delle norme  di  emissione  corrispondenti
alla migliore tecnologia disponibile per  gli  scarichi  nei  singoli
corpi idrici  ricettori  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
qualita'; 
      3) le disposizioni per l'uso di sostanze o gruppi di sostanze e
di prodotti in conformita' con quanto previsto dall'art. 2, comma  4,
lettera b); 
      4) l'indicazione delle  fasi  temporali  di  realizzazione  dei
valori  previsti  dagli  obiettivi  di  qualita',  e  gli   obiettivi
intermedi anche in relazione a famiglie o gruppi di sostanze; 
      5) la disciplina degli scarichi  delle  pubbliche  fognature  e
degli insediamenti civili; 
      6) le modalita' e la  frequenza  dei  controlli  funzionali  al
raggiungimento degli obiettivi di qualita'. 
  3. La regione provvede altresi': 
    a) al rilevamento e all'organizzazione a  livello  regionale  dei
dati necessari per l'attuazione del presente  decreto  relativi  alla
qualita' e tipologie dei corpi idrici e agli usi diretti e  indiretti
in atto, al numero degli scarichi e alla autorizzazione rilasciate ai
sensi del presente decreto; 
    b) ad adeguare  i  piani  di  risanamento  delle  acque  previsti
dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, alle  previsioni  del
presente  decreto,  nonche'  ai  programmi  definiti  dal   Ministero
dell'ambiente ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f). 
  4. Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
e delle relative norme di attuazione.