Art. 3. Competenze della regione 1. La regione entro un anno dall'emanazione dei provvedimenti previsti dal comma 4 dell'art. 2, tenendo conto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, adegua ed integra i piani regionali di risanamento delle acque previsti dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con specifici programmi volti al raggiungimento degli obiettivi di qualita'. 2. I piani, nell'ambito delle sue competenze, dovranno contenere: a) l'assegnazione dei corpi idrici alle classi di qualita' in conformita' con quanto disposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 4 dell'art. 2; b) le misure necessarie per ridurre il carico inquinante nelle acque al fine del conseguimento degli obiettivi di qualita', nell'ambito dei singoli bacini e sottobacini, in particolare: 1) l'indicazione della migliore tecnologia disponibile di cui gli impianti devono dotarsi in conformita' con il decreto previsto all'art. 2, comma 3, lettera c); 2) la determinazione delle norme di emissione corrispondenti alla migliore tecnologia disponibile per gli scarichi nei singoli corpi idrici ricettori per il conseguimento degli obiettivi di qualita'; 3) le disposizioni per l'uso di sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti in conformita' con quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettera b); 4) l'indicazione delle fasi temporali di realizzazione dei valori previsti dagli obiettivi di qualita', e gli obiettivi intermedi anche in relazione a famiglie o gruppi di sostanze; 5) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili; 6) le modalita' e la frequenza dei controlli funzionali al raggiungimento degli obiettivi di qualita'. 3. La regione provvede altresi': a) al rilevamento e all'organizzazione a livello regionale dei dati necessari per l'attuazione del presente decreto relativi alla qualita' e tipologie dei corpi idrici e agli usi diretti e indiretti in atto, al numero degli scarichi e alla autorizzazione rilasciate ai sensi del presente decreto; b) ad adeguare i piani di risanamento delle acque previsti dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, alle previsioni del presente decreto, nonche' ai programmi definiti dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f). 4. Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.