Art. 4. 
                     Competenze della provincia 
  1. La provincia, ferme restando le competenze stabilite dalla legge
10 maggio 1976, n. 319, ed in conformita' con l'art. 14 della legge 8
giugno 1990, n. 142: 
    a) rilascia l'autorizzazione agli scarichi contenenti le sostanze
indicate nell'allegato A; 
    b) attua ed organizza la vigilanza ed il controllo degli scarichi
disciplinati dal presente decreto; 
    c) provvede alla raccolta  dei  dati  relativi  al  numero  degli
scarichi ed alle tipologie  degli  impianti  industriali  interessati
alle  autorizzazioni  rilasciate  o  rinnovate,  ai   risultati   del
controllo dell'ambiente interessato dagli scarichi e trasmette i dati
raccolti alla regione.