Art. 4. Competenze della provincia 1. La provincia, ferme restando le competenze stabilite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, ed in conformita' con l'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142: a) rilascia l'autorizzazione agli scarichi contenenti le sostanze indicate nell'allegato A; b) attua ed organizza la vigilanza ed il controllo degli scarichi disciplinati dal presente decreto; c) provvede alla raccolta dei dati relativi al numero degli scarichi ed alle tipologie degli impianti industriali interessati alle autorizzazioni rilasciate o rinnovate, ai risultati del controllo dell'ambiente interessato dagli scarichi e trasmette i dati raccolti alla regione.