Art. 5. Domanda di autorizzazione per le sostanze dell'elenco dell'allegato A 1. Lo scarico di uno stabilimento industriale effettuato nelle acque indicate dall'art. 1, comma 2, e nelle fognature pubbliche deve essere autorizzazione se contiene una o piu' sostanza pericolosa indicate nell'elenco I dell'allegato A. 2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla provincia e, nel caso di scarico in pubblica fognatura, all'ente titolare dal servizio di fognatura e depurazione, e deve indicare: a) la capacita' di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacita' di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacita' oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi; b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo; c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto; d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento; e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione. 3. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.