Art. 5. 
Domanda di autorizzazione per le sostanze dell'elenco dell'allegato A 
  1. Lo scarico di  uno  stabilimento  industriale  effettuato  nelle
acque indicate dall'art. 1, comma 2, e nelle fognature pubbliche deve
essere autorizzazione se contiene  una  o  piu'  sostanza  pericolosa
indicate nell'elenco I dell'allegato A. 
  2.  La  domanda  di  autorizzazione  deve  essere  presentata  alla
provincia e, nel caso di  scarico  in  pubblica  fognatura,  all'ente
titolare dal servizio di fognatura e depurazione, e deve indicare: 
    a)  la  capacita'  di   produzione   del   singolo   stabilimento
industriale che comporta la  produzione  e/o  la  trasformazione  e/o
l'utilizzazione delle sostanze di cui all'elenco I  dell'allegato  A,
ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico.  La  capacita'  di
produzione  deve  essere  indicata  con  riferimento   alla   massima
capacita' oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi; 
    b)  il  fabbisogno  orario  di  acque  nello  specifico  processo
produttivo; 
    c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso  degli  scarichi
ove richiesto; 
    d) i mezzi  tecnici  impiegati  nel  processo  produttivo  e  nei
sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento; 
    e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto
delle norme di emissione. 
  3. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli  accertamenti,
i controlli  e  i  sopralluoghi  necessari  per  l'istruttoria  delle
domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a  carico
del   richiedente.   L'autorita'   competente   determina,   in   via
provvisoria, la somma che il  richiedente  e'  tenuto  a  versare,  a
titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. 
L'autorita'   stessa,   completata   l'istruttoria,   provvede   alla
liquidazione definitiva delle spese sostenute.