Art. 6. 
Autorizzazione  per  le  sostanze  dell'elenco  I  dell'allegato   A:
                           impianti nuovi 
  1. La provincia o l'ente titolare del servizio nel caso di  scarico
in pubblica fognatura rilascia  l'autorizzazione  allo  scarico  pre-
scrivendo norme di emissione  conformi  ai  valori  limite  stabiliti
nell'allegato B. 
  2. In particolare, le norme  di  emissione  per  ciascuna  sostanza
dell'allegato B devono indicare: 
    a) la concentrazione massima di una  sostanza  ammissibile  nello
scarico; in  caso  di  diluizione,  il  valore  limite  di  emissione
riferito alla concentrazione  massima  di  una  sostanza  ammissibile
nello scarico va diviso per il fattore di  diluizione,  anche  se  la
diluizione e' effettuata con scarichi contenenti sostanze  inquinanti
diverse, sempre che la diluizione  non  produca  una  modifica  sulla
sostanza   che   comporti   una   riduzione   o    un    annullamento
dell'inquinamento; 
    b) la  massima  quantita'  in  peso  ammissibile  della  sostanza
inquinante  per   unita'   di   peso   di   elemento   caratteristico
dell'attivita' inquinante (unita' di  peso  di  materia,  di  materia
prodotta o comunque utilizzata nel processo produttivo); 
    c)  il  punto  di  applicazione  delle  norme  di  emissione   in
conformita' con l'art. 11; 
    d) la frequenza dei controlli e dei campionamenti. 
  3. Per le sostanze comprese nell'elenco I dell'allegato A,  per  le
quali non risultano ancora stabiliti i valori limite nell'allegato B,
la provincia rilascia l'autorizzazione in conformita'  ai  limiti  di
accettabilita' stabiliti dalla data del 10 maggio 1976, n. 319 e suc-
cessive modificazioni. 
  4. L'autorita'  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione  puo'
prescrivere norme di emissione piu' restrittive, rispetto  ai  valori
limite stabiliti nell'allegato B, al fine di salvaguardare gli usi in
atto del corpo idrico ricettore in considerazione  delle  tossicita',
della   persistenza   e   della   biaccumulazione   delle    sostanze
nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico tenuto conto dei  corpi
idrici da sottoporre a particolare tutela  come  previsto  dal  piano
regionale di risanamento delle acque e dal piano  di  bacino  di  cui
all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.