Art. 6. Autorizzazione per le sostanze dell'elenco I dell'allegato A: impianti nuovi 1. La provincia o l'ente titolare del servizio nel caso di scarico in pubblica fognatura rilascia l'autorizzazione allo scarico pre- scrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nell'allegato B. 2. In particolare, le norme di emissione per ciascuna sostanza dell'allegato B devono indicare: a) la concentrazione massima di una sostanza ammissibile nello scarico; in caso di diluizione, il valore limite di emissione riferito alla concentrazione massima di una sostanza ammissibile nello scarico va diviso per il fattore di diluizione, anche se la diluizione e' effettuata con scarichi contenenti sostanze inquinanti diverse, sempre che la diluizione non produca una modifica sulla sostanza che comporti una riduzione o un annullamento dell'inquinamento; b) la massima quantita' in peso ammissibile della sostanza inquinante per unita' di peso di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante (unita' di peso di materia, di materia prodotta o comunque utilizzata nel processo produttivo); c) il punto di applicazione delle norme di emissione in conformita' con l'art. 11; d) la frequenza dei controlli e dei campionamenti. 3. Per le sostanze comprese nell'elenco I dell'allegato A, per le quali non risultano ancora stabiliti i valori limite nell'allegato B, la provincia rilascia l'autorizzazione in conformita' ai limiti di accettabilita' stabiliti dalla data del 10 maggio 1976, n. 319 e suc- cessive modificazioni. 4. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione puo' prescrivere norme di emissione piu' restrittive, rispetto ai valori limite stabiliti nell'allegato B, al fine di salvaguardare gli usi in atto del corpo idrico ricettore in considerazione delle tossicita', della persistenza e della biaccumulazione delle sostanze nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico tenuto conto dei corpi idrici da sottoporre a particolare tutela come previsto dal piano regionale di risanamento delle acque e dal piano di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.