Art. 7. 
         Disciplina degli scarichi degli impianti esistenti 
  1.  Per  gli  scarichi  degli  impianti  esistenti,  contenenti  le
sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori  limite  delle
norme di emissione nell'allegato B, la domanda di  autorizzazione  ai
sensi dell'art. 5 deve essere presentata alla  provincia  o  all'ente
titolare del servizio in caso di  scarichi  in  pubbliche  fognature,
entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Nel  caso  in  cui  siano  superati  i  valori  limite  previsti
dall'allegato B,  fermo  l'obbligo  di  rispetto  delle  prescrizioni
contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, ed in  particolare  dei
limiti di accettabilita'  della  tabella  A,  deve  essere  trasmesso
contestualmente alla domanda un progetto di adeguamento che definisca
le modificazioni che si intendono realizzare nei processi  produttivi
e negli  impianti  di  abbattimento  degli  inquinanti  ed  il  tempo
necessario, per ricondurre lo scarico entro i valori limite. 
  3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione entro otto mesi
dalla presentazione della domanda, in ogni  caso,  decorsi  gli  otto
mesi senza che sia stata  rilasciata  l'autorizzazione,  il  titolare
dello scarico e' obbligato a porre in essere le  modificazioni  indi-
cate nel progetto di adeguamento per  il  raggiungimento  dei  valori
limiti indicati nell'allegato B, con i tempi e i modi ivi previsti, e
ne da' comunicazione alla provincia. 
  4. L'autorita' competente, in conformita' con  i  decreti  previsti
all'art. 2, comma 2, lettera d), e comma  3,  lettera  e),  prescrive
l'uso della migliore tecnologia in commercio nella Comunita', nonche'
i tempi per l'adeguamento dell'impianto e  l'eventuale  installazione
degli strumenti per il controllo automatico degli scarichi. 
  5. L'autorita' competente se  rilascia  l'autorizzazione  oltre  il
termine previsto dal comma 3 e' tenuta a  far  salve  le  opere  e  i
lavori gia' eseguiti dal titolare dello  scarico  in  esecuzione  del
progetto di adeguamento. 
  6. L'autorita' competente ordina la sospensione  dello  scarico  se
non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori  limite
indicati nell'autorizzazione, ovvero  nel  progetto  predisposto  dal
titolare  dello  scarico,  e  constatatane  l'esecuzione,  revoca  la
sospensione ovvero, in difetto di adeguamento, vieta lo scarico. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli scarichi
contenenti   le   sostanze   pericolose   indicate   nell'elenco    I
dell'allegato A per i quali sono fissati i valori limite delle  norme
di emissione nell'allegato B, con decorrenza dalla data  del  decreto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera b).