Art. 7. Disciplina degli scarichi degli impianti esistenti 1. Per gli scarichi degli impianti esistenti, contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 deve essere presentata alla provincia o all'ente titolare del servizio in caso di scarichi in pubbliche fognature, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti dall'allegato B, fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, ed in particolare dei limiti di accettabilita' della tabella A, deve essere trasmesso contestualmente alla domanda un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che si intendono realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario, per ricondurre lo scarico entro i valori limite. 3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione entro otto mesi dalla presentazione della domanda, in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare dello scarico e' obbligato a porre in essere le modificazioni indi- cate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei valori limiti indicati nell'allegato B, con i tempi e i modi ivi previsti, e ne da' comunicazione alla provincia. 4. L'autorita' competente, in conformita' con i decreti previsti all'art. 2, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera e), prescrive l'uso della migliore tecnologia in commercio nella Comunita', nonche' i tempi per l'adeguamento dell'impianto e l'eventuale installazione degli strumenti per il controllo automatico degli scarichi. 5. L'autorita' competente se rilascia l'autorizzazione oltre il termine previsto dal comma 3 e' tenuta a far salve le opere e i lavori gia' eseguiti dal titolare dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento. 6. L'autorita' competente ordina la sospensione dello scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell'autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatatane l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero, in difetto di adeguamento, vieta lo scarico. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli scarichi contenenti le sostanze pericolose indicate nell'elenco I dell'allegato A per i quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, con decorrenza dalla data del decreto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera b).