Art. 8. 
        Autorizzazione in conformita' ai piani di risanamento 
  1. Per le  sostanze  dell'elenco  II  dell'allegato  A  l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione  per  i  nuovi  stabilimenti  in
conformita' con i limiti di accettabilita' previsti dalla  tabella  A
allegata  alla  legge  10  maggio   1976,   n.   319   e   successive
modificazioni. Successivamente all'adozione dei piani di  risanamento
previsti all'art. 3, comma  1,  lettera  a),  la  provincia  rilascia
l'autorizzazione in conformita'  con  le  prescrizioni  previste  nei
piani stessi per tutte le sostanze dell'allegato A.