Art. 8. Autorizzazione in conformita' ai piani di risanamento 1. Per le sostanze dell'elenco II dell'allegato A l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione per i nuovi stabilimenti in conformita' con i limiti di accettabilita' previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni. Successivamente all'adozione dei piani di risanamento previsti all'art. 3, comma 1, lettera a), la provincia rilascia l'autorizzazione in conformita' con le prescrizioni previste nei piani stessi per tutte le sostanze dell'allegato A.