ALLEGATO A ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE L'elenco I comprende alcune sostanze singole appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze seguenti, scelte principalmente in base alla loro tossicita', alla loro persistenza, alla loro bioaccumulazione, escluse le sostanze che sono biologicamente innocue o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue: 1. composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico 2. composti organofosforici 3. composti organostannici 4. sostanze di cui e' provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1) 5. mercurio e composti del mercurio 6. cadmio e composti del cadmio 7. oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti 8. materie sistentiche persistenti che possono galleggiare, re- stare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque. ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE L'elenco II comprende: - le sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze dell'elenco I per le quali non sono determinati i valori limite di cui all'articolo 6 della direttiva CEE n. 76/464 CEE; - alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati in appresso, che hanno sull'ambiente idrico un effetto nocivo che puo' tuttavia essere limitato ad una certa zona e dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione. FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI AL SECONDO TRATTINO 1. I seguenti metalloidi e metalli nonche' i loro composti: 1. zinco 11. stagno 2. rame 12. bario 3. nichel 13. berillio 4. cromo 14. boro 5. piombo 15. uranio 6. selenio 16. vanadio 7. arsenico 17. cobalto 8. antimonio 18. tallio 9. molibdeno 19. tellurio 10. titanio 20. argento 2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I. 3. Sostanze che hanno effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonche' i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque. 4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue. 5. Composti organici del fosforo e fosforo elementare. 6. Oli minerali non persistenti di origine petrolifera non persistenti. 7. Cianuri, floruri. 8. Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare: ammoniaca, nitriti. I limiti di concentrazione previsti nella presente legge sono applicabili anche alle acque di scolo scaricate in alto mare da canalizzazioni di lunga gittata. ----------------- (1) Le sostanze dell'elenco II, qualora abbiano potere cancerogeno, sono incluse nella categoria 4 del presente elenco. CRITERI GENERALI 1. Per i vari tipi di stabilimenti industriali indicati nell'allegato B, i valori limite e le date fissate per la loro osservanza sono riportati nel medesimo allegato. 2. Le quantita' di sostanze scaricate sono espresse in funzione della quantita' di sostanze prodotte, trasformate o utilizzate dallo stabilimento industriale durante lo stesso periodo o, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, in funzione di un altro parametro caratteristico dell'attivita'. 3. I valori limite che gli stabilimenti industriali interessati non devono di massima superare, espressi come concentrazione, figurano nell'allegato B - In ogni modo i valori limite espressi come concentrazioni massime, qualora non siano gli unici valori applicabili, non possono essere superiori a quelli in peso divisi per il fabbisogno d'acqua riferito all'elemento caratteristico dell'attivita' inquinante. Tuttavia, poiche' la concentrazione di tali sostanze negli effluenti dipende dal volume d'acqua necessario, che varia secondo i processi e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nell'allegato B - ed espressi in peso di sostanze scaricate rispetto ai parametri caratteristici dell'attivita'. 4. Per verificare se gli scarichi delle sostanze pericolose scelte tra le famiglie e i gruppi di sostanze dell'elenco I dell'allegato A della presente legge che figurano nell'allegato B della presente legge soddisfano alle norme di emissione, e' istituita una procedura di controllo. Tale procedura deve prevedere il prelievo e l'analisi di campioni, la misurazione del flusso degli scarichi e della quantita' di sostanze trattate o, se del caso, la misurazione dei parametri caratteristici dell'attivita' inquinante di cui all'allegato B. In particolare, quando sia impossibile determinare la quantita' di sostanze trattate, la procedura di controllo puo' basarsi sulla quantita' di sostanze che puo' essere utilizzata in funzione della capacita' di produzione su cui l'autorizzazione e' fondata. 5. Il prelievo deve consistere in un campione rappresentativo dello scarico durante un periodo di ventiquattro ore. Il quantitativo di sostanza scaricata nel corso di un mese deve essere calcolato in base ai quantitativi quotidiani di sostanze scaricate; per campione rappresentativo si intende un campione composito di volume adeguato e opportunamente preservato, prelevato in continuo, e proporzionato all'effettiva partita volumetrica dello scarico. 6. La misurazione della portata degli effluenti deve essere effettuata con una tolleranza in linea con la migliore pratica industriale e comunque non superiore al 20%. ----------------