(Allegato A)
                             ALLEGATO A 
 
    

           ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

   L'elenco  I  comprende  alcune  sostanze singole appartenenti alle
famiglie o ai gruppi di sostanze seguenti, scelte  principalmente  in
base   alla   loro  tossicita',  alla  loro  persistenza,  alla  loro
bioaccumulazione, escluse le sostanze che sono biologicamente innocue
o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue:
    1. composti organoalogenati  e  sostanze  che  possono  dar  loro
origine nell'ambiente idrico
    2. composti organofosforici
    3. composti organostannici
    4.  sostanze  di cui e' provato il potere cancerogeno in ambiente
idrico o col concorso dello stesso (1)
    5. mercurio e composti del mercurio
    6. cadmio e composti del cadmio
    7. oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera
persistenti
    8. materie sistentiche persistenti che possono  galleggiare,  re-
stare  in  sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni
tipo di utilizzazione delle acque.

             ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

   L'elenco II comprende:
     - le  sostanze  appartenenti  alle  famiglie  ed  ai  gruppi  di
sostanze  dell'elenco  I  per  le quali non sono determinati i valori
limite di cui all'articolo 6 della direttiva CEE n. 76/464 CEE;
     -  alcune  sostanze  singole  e  alcune  categorie  di  sostanze
appartenenti  alle  famiglie  e  ai  gruppi  di  sostanze elencati in
appresso,
   che hanno sull'ambiente idrico un effetto nocivo che puo' tuttavia
essere limitato ad una certa zona  e  dipende  dalle  caratteristiche
delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione.

                    FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE
                     DI CUI AL SECONDO TRATTINO

   1. I seguenti metalloidi e metalli nonche' i loro composti:

     1. zinco          11. stagno
     2. rame           12. bario
     3. nichel         13. berillio
     4. cromo          14. boro
     5. piombo         15. uranio
     6. selenio        16. vanadio
     7. arsenico       17. cobalto
     8. antimonio      18. tallio
     9. molibdeno      19. tellurio
    10. titanio        20. argento
   2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
   3. Sostanze che hanno effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore dei
prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonche' i
composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque.
   4.  Composti  organosilicati  tossici o persistenti e sostanze che
possono dare origine a tali composti nelle  acque,  ad  eccezione  di
quelli   che   sono  biologicamente  innocui  o  che  si  trasformano
rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
   5. Composti organici del fosforo e fosforo elementare.
   6.  Oli  minerali  non  persistenti  di  origine  petrolifera  non
persistenti.
   7. Cianuri, floruri.
   8.   Sostanze   che  influiscono  sfavorevolmente  sull'equilibrio
dell'ossigeno, in particolare: ammoniaca, nitriti.
   I limiti di concentrazione  previsti  nella  presente  legge  sono
applicabili  anche  alle  acque  di  scolo  scaricate in alto mare da
canalizzazioni di lunga gittata.
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   (1)  Le  sostanze   dell'elenco   II,   qualora   abbiano   potere
cancerogeno, sono incluse nella categoria 4 del presente elenco.

                          CRITERI GENERALI

   1.   Per   i   vari  tipi  di  stabilimenti  industriali  indicati
nell'allegato B, i valori limite  e  le  date  fissate  per  la  loro
osservanza sono riportati nel medesimo allegato.
   2.  Le  quantita'  di sostanze scaricate sono espresse in funzione
della quantita' di sostanze prodotte, trasformate o utilizzate  dallo
stabilimento  industriale  durante lo stesso periodo o, conformemente
all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, in  funzione
di un altro parametro caratteristico dell'attivita'.
   3.  I  valori  limite che gli stabilimenti industriali interessati
non  devono  di  massima  superare,  espressi  come   concentrazione,
figurano nell'allegato B - In ogni modo i valori limite espressi come
concentrazioni   massime,   qualora   non   siano  gli  unici  valori
applicabili, non possono essere superiori a quelli in peso divisi per
il   fabbisogno   d'acqua   riferito   all'elemento    caratteristico
dell'attivita'  inquinante.  Tuttavia,  poiche'  la concentrazione di
tali sostanze negli effluenti dipende dal volume d'acqua  necessario,
che varia secondo i processi e gli stabilimenti, si devono rispettare
in  ogni  caso i valori limite indicati nell'allegato B - ed espressi
in peso di sostanze scaricate rispetto  ai  parametri  caratteristici
dell'attivita'.
   4. Per verificare se gli scarichi delle sostanze pericolose scelte
tra  le famiglie e i gruppi di sostanze dell'elenco I dell'allegato A
della presente legge che  figurano  nell'allegato  B  della  presente
legge  soddisfano alle norme di emissione, e' istituita una procedura
di controllo. Tale procedura deve prevedere il prelievo  e  l'analisi
di  campioni,  la  misurazione  del  flusso  degli  scarichi  e della
quantita' di sostanze trattate o, se del  caso,  la  misurazione  dei
parametri    caratteristici    dell'attivita'   inquinante   di   cui
all'allegato B.
   In particolare, quando sia impossibile determinare la quantita' di
sostanze trattate, la  procedura  di  controllo  puo'  basarsi  sulla
quantita'  di  sostanze  che puo' essere utilizzata in funzione della
capacita' di produzione su cui l'autorizzazione e' fondata.
   5.  Il  prelievo  deve  consistere  in un campione rappresentativo
dello scarico durante un periodo di ventiquattro ore. Il quantitativo
di sostanza scaricata nel corso di un mese deve essere  calcolato  in
base  ai  quantitativi quotidiani di sostanze scaricate; per campione
rappresentativo si intende un campione composito di volume adeguato e
opportunamente preservato, prelevato  in  continuo,  e  proporzionato
all'effettiva partita volumetrica dello scarico.
   6.  La  misurazione  della  portata  degli  effluenti  deve essere
effettuata con una  tolleranza  in  linea  con  la  migliore  pratica
industriale e comunque non superiore al 20%.
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