Art. 2. Esclusioni 1. Il presente decreto non si applica: a) agli apparecchi, impianti o macchine concepiti esclusivamente per uso industriale o professionale; b) agli apparecchi che fanno parte integrante di un edificio o dei suoi impianti, quali gli impianti di area condizionata, di riscaldamento o di ventilazione (ad eccezione dei ventilatori domestici, delle cappe aspiranti per cucina e degli apparecchi di riscaldamento indipendenti), i bruciatori a gasolio per il riscaldamento centrale e le pompe per l'alimentazione d'acqua e per i sistemi di evacuazione; c) ai componenti di impianti come, per esempio, i motori; d) agli apparecchi elettrodomestici.