Art. 2. 
                             Esclusioni 
  1. Il presente decreto non si applica: 
    a) agli apparecchi, impianti o macchine concepiti  esclusivamente
per uso industriale o professionale; 
    b) agli apparecchi che fanno parte integrante di  un  edificio  o
dei suoi impianti,  quali  gli  impianti  di  area  condizionata,  di
riscaldamento  o  di  ventilazione  (ad  eccezione  dei   ventilatori
domestici, delle cappe aspiranti per cucina  e  degli  apparecchi  di
riscaldamento  indipendenti),  i  bruciatori   a   gasolio   per   il
riscaldamento centrale e le pompe per l'alimentazione d'acqua e per i
sistemi di evacuazione; 
    c) ai componenti di impianti come, per esempio, i motori; 
    d) agli apparecchi elettrodomestici.