Art. 5.
                          V i g i l a n z a
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente   e   del   Ministro
dell'industria,  di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita',  da
emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, saranno stabilite le modalita' della vigilanza sulla sua
applicazione,  che  e' demandata alle province, alle unita' sanitarie
locali,  nonche'  al  Ministero  dell'industria   del   commercio   e
dell'artigianato  anche  a  mezzo  di enti o laboratori, dallo stesso
Ministero autorizzati.
  2.  Le  verifiche  del  livello  del  rumore   dichiarato   saranno
effettuate  con  metodo  stabilito  mediante  la  misurazione  di  un
campione prelevato da singola partita di apparecchi attraverso  prove
unilaterali.   I   parametri   statistici   fondamentali  del  metodo
statistico devono essere tali che la probabilita' di accettazione sia
pari al 95% nel caso in cui il 6,5% dei valori di emissione  acustica
di una partita risulti superiore al valore annunciato. L'effettivo di
un  campione semplice o equivalente e' pari a 3. Il metodo statistico
prescelto richiede l'uso di uno scarto  tipo  totale  di  riferimento
pari a 3,5 dB.
  3. Le successive modifiche dei parametri di cui al precedente comma
2  saranno  apportate con la procedura di cui all'art. 20 della legge
16 aprile 1987, n. 183.
  4. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e  controllo
saranno   a  carico  dei  fabbricanti  o  degli  importatori  secondo
modalita' determinate con lo stesso decreto di cui al comma 1.