Art. 6.
                     Informazione non veritiera
  1. Se a seguito dei controlli di cui all'articolo 5 viene accertato
che il livello del rumore aereo emesso dalla  partita  di  apparecchi
sottoposti  ad  accertamento  e'  superiore  a  quello dichiarato, il
fabbricante   o   l'importatore   deve   correggere    immediatamente
l'informazione  oppure  ritirare  dal  mercato  gli  apparecchi della
partita difettosa.
  2. Salvo che il fatto  non  costituisca  reato,  il  fabbricante  o
l'importatore  che  non  provveda a fornire l'informazione sul rumore
aereo richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o che in  caso  di
accertamento  di  un  livello  superiore  a  quello  dichiarato,  non
ottempera alle prescrizioni di cui  al  comma  1,  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  5  milioni  a lire 30
milioni.