Art. 6. Informazione non veritiera 1. Se a seguito dei controlli di cui all'articolo 5 viene accertato che il livello del rumore aereo emesso dalla partita di apparecchi sottoposti ad accertamento e' superiore a quello dichiarato, il fabbricante o l'importatore deve correggere immediatamente l'informazione oppure ritirare dal mercato gli apparecchi della partita difettosa. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non provveda a fornire l'informazione sul rumore aereo richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o che in caso di accertamento di un livello superiore a quello dichiarato, non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.