Art. 7 
            Organismi autorizzati alla certificazione CEE 
 
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto  con  i  Ministri  della  sanita',  del
lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi  entro
sei mesi dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,
saranno determinati le condizioni e  le  modalita'  per  il  rilascio
delle autorizzazioni alla effettuazione dei controlli sui tosaerba. 
  2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 restano
ferme le autorizzazioni rilasciate agli organismi gia'  abilitati  ad
effettuare  la  misurazione  del  livello  di  potenza  acustica  dei
tosaerba ed alla conseguente certificazione del tipo. 
  3. L'autorita' competente al  rilascio  dell'autorizzazione  vigila
sull'attivita'  degli  organismi  autorizzati  e  puo'  procedere   a
verifiche e ispezioni nei loro confronti  al  fine  di  accertare  la
permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle  pro-
cedure di cui agli articoli seguenti. 
  4. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti minimi
di cui all'allegato IV, l'autorizzazione e' revocata. 
  5. Il Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,
tramite il Ministero degli  affari  esteri,  da'  comunicazione  alla
commissione CEE  dell'elenco  degli  organismi  autorizzati,  nonche'
delle modifiche od eventuali revoche dell'autorizzazione. 
  6. Le spese delle procedure previste dal presente  decreto  sono  a
totale carico del fabbricante o del suo mandatario. 
  7. L'organismo e' responsabile per ogni eventuale danno  recato  al
fabbricante o a terzi. 
  8. Le revoche dei certificati di cui  all'art.  4  da  parte  degli
organismi dovranno essere motivate e comunicate  immediatamente  agli
interessati e ai Ministeri di cui al comma 1. 
  Il Ministero degli affari esteri ne'  informera'  gli  altri  Stati
membri e la commissione CEE.