Art. 7 Organismi autorizzati alla certificazione CEE 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinati le condizioni e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla effettuazione dei controlli sui tosaerba. 2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 restano ferme le autorizzazioni rilasciate agli organismi gia' abilitati ad effettuare la misurazione del livello di potenza acustica dei tosaerba ed alla conseguente certificazione del tipo. 3. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione vigila sull'attivita' degli organismi autorizzati e puo' procedere a verifiche e ispezioni nei loro confronti al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle pro- cedure di cui agli articoli seguenti. 4. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti minimi di cui all'allegato IV, l'autorizzazione e' revocata. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, da' comunicazione alla commissione CEE dell'elenco degli organismi autorizzati, nonche' delle modifiche od eventuali revoche dell'autorizzazione. 6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario. 7. L'organismo e' responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi. 8. Le revoche dei certificati di cui all'art. 4 da parte degli organismi dovranno essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri di cui al comma 1. Il Ministero degli affari esteri ne' informera' gli altri Stati membri e la commissione CEE.