Art. 9 Adeguamento al progresso tecnico e modifiche in sede comunitaria 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita', dell'ambiente e, quando interessato, del lavoro e previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, saranno adottate le modificazioni al presente decreto ed ai suoi allegati per conformarlo alle norme comunitarie che verranno emanate in materia di livelli di potenza acustica, nonche' di pressione acustica al posto di guida, ammissibili per i tosaerba. 2. Gli allegati I, I- bis, II e III al presente decreto contengono, per quanto riguarda i tosaerba, il testo integrato degli allegati di cui alle direttive 79/113/CEE, 81/1051/CEE, 85/405/CEE e 84/538/CEE, gia' aventi forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonche' alle direttive 87/252/CEE, 88/180/CEE ed 88/181/CEE.