Art. 9 
  Adeguamento al progresso tecnico e modifiche in sede comunitaria 
 
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  i   Ministri   della   sanita',
dell'ambiente e, quando interessato, del lavoro e previdenza sociale,
da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,  saranno   adottate   le
modificazioni al presente decreto ed ai suoi allegati per conformarlo
alle norme comunitarie che verranno emanate in materia di livelli  di
potenza acustica, nonche' di pressione acustica al  posto  di  guida,
ammissibili per i tosaerba. 
  2. Gli allegati I, I- bis, II e III al presente decreto contengono,
per quanto riguarda i tosaerba, il testo integrato degli allegati  di
cui alle direttive 79/113/CEE, 81/1051/CEE, 85/405/CEE e  84/538/CEE,
gia' aventi forza di legge ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  16
aprile 1987, n. 183, nonche' alle direttive 87/252/CEE, 88/180/CEE ed
88/181/CEE.