Art. 2.
        Composizione del consiglio direttivo della biblioteca
         di documentazione pedagogica e nomina del direttore
  1. Al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica  31  maggio  1974,  n.  419,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) nell'alinea, la parola: "nove" e' sostituita  dalla  seguente:
"undici";
    b)  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "due professori
universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica
istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario
nazionale al di fuori dei propri membri".
  2. Il segretario della biblioteca di documentazione  pedagogica  in
carica  alla data di entrata in vigore della presente legge assume la
qualifica di direttore e, oltre a svolgere le funzioni gia'  previste
dalla  legislazione  vigente,  sovrintende  al funzionamento dei vari
servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca.
  3. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del
consiglio direttivo.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                            ANDREOTTI, Presidente del
                       Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 14 del citato D.P.R.  n.  419/1974,
          come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  14  (Istituzione  e  organi  della  biblioteca di
          documentazione pedagogica). - E'  istituita,  con  sede  in
          Firenze,  la biblioteca di documentazione pedagogica avente
          personalita' giuridica di  diritto  pubblico  ed  autonomia
          amministrativa.
             La biblioteca svolge le seguenti attivita':
              1)   raccolta,   conservazione   e  valorizzazione  del
          materiale  bibliografico  e  di  documentazione  didattico-
          pedagogica  in  collaborazione con gli istituti regionali e
          con il Centro europeo dell'educazione;
              2) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica
          nazionale a servizio delle istituzioni  e  degli  studiosi,
          oltre che del personale della scuola.
             La  biblioteca  e'  retta  da  un consiglio direttivo di
          esperti, nominato con decreto del Ministro per la  pubblica
          istruzione e composto da undici membri, dei quali:
              cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e
          dal presidente del Centro europeo dell'educazione;
              tre  scelti  dal Ministro per la pubblica istruzione su
          sei  nominativi  proposti  dal  Consiglio  nazionale  della
          pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
              uno  scelto  dal Ministro per la pubblica istruzione su
          due  nominativi  proposti  dal  Consiglio  superiore  delle
          accademie e biblioteche;
             due professori universitari ordinari o associati, scelti
          dal   Ministro   della   pubblica   istruzione  su  quattro
          nominativi proposti dal Consiglio  universitario  nazionale
          al di fuori dei propri membri.
             Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di
          nomina del Ministro per la pubblica istruzione.
             Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto,
          il segretario di cui al successivo art. 16.
             I  componenti  del  consiglio direttivo durano in carica
          per  cinque  anni  e  possono  farne  parte  per  un  altro
          quinquennio.
             Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e
          il  conto  consuntivo; delibera annualmente il programma di
          attivita' e le relative  spese;  autorizza  la  stipula  di
          contratti  e  di  convenzioni  con  universita' e con enti,
          istituzioni ed esperti;  adotta  ogni  altra  deliberazione
          occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera
          circa il suo ordinamento interno.
             Il   presidente   ha   la  legale  rappresentanza  della
          biblioteca.
             L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
             Il consiglio  direttivo  puo'  avvalersi  dell'opera  di
          ispettori  tecnici,  facendone richiesta al Ministero della
          pubblica istruzione".