Art. 2. Composizione del consiglio direttivo della biblioteca di documentazione pedagogica e nomina del direttore 1. Al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "undici"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri". 2. Il segretario della biblioteca di documentazione pedagogica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assume la qualifica di direttore e, oltre a svolgere le funzioni gia' previste dalla legislazione vigente, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca. 3. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 14 del citato D.P.R. n. 419/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 14 (Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica). - E' istituita, con sede in Firenze, la biblioteca di documentazione pedagogica avente personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. La biblioteca svolge le seguenti attivita': 1) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico- pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione; 2) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola. La biblioteca e' retta da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali: cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione; tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; uno scelto dal Ministro per la pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio superiore delle accademie e biblioteche; due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione".