Art. 2. 
                         Norme organizzative 
 
  1. Al fine di assicurare l'ordinato  svolgimento  delle  prove  dei
concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  1989,
n. 417, puo' essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza,  in
caso di  necessita',  il  personale  direttivo,  docente,  educativo,
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  in  servizio  nelle  scuole
prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative saranno  oggetto
di  specifica  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,
emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente
rappresentative. 
  2.  A  ciascuna  commissione  di  concorso  e'  assegnato  un  solo
segretario,  anche  nei  casi  in  cui  si   debba   procedere   alla
costituzione di una o piu' sottocommissioni. 
  3. Per  quanto  non  diversamente  disposto  dalla  presente  legge
continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 6 novembre
1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
1989, n. 417. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  ei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il titolo del D.L. n. 357/1989  si  veda  in  nota
          all'art. 1.