Art. 2. Norme organizzative 1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, puo' essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessita', il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative saranno oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative. 2. A ciascuna commissione di concorso e' assegnato un solo segretario, anche nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una o piu' sottocommissioni. 3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio ei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 2: - Per il titolo del D.L. n. 357/1989 si veda in nota all'art. 1.