ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 419. All'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e' corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 416- bis del codice penale". L'articolo 9 e' soppresso. All'articolo 10, al comma 1, le parole: "629-bis," sono soppresse. All'articolo 11, al comma 1, le parole: "629-bis," sono soppresse. L'articolo 12 e' soppresso.