Art. 2.
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dal
giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge.
  2. La normativa di cui al comma 4 dell'articolo 31 dell'ordinamento
della professione di ragioniere e perito commerciale,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,  sara'  emanata
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
  3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  sara'  emanato  il  regolamento  per  la  determinazione   dei
programmi  di  esame  ai  sensi dell'articolo 3, secondo comma, della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
  4. Conservano efficacia ad ogni effetto  i  provvedimenti  adottati
dagli  organismi  professionali  dei  ragionieri e periti commerciali
prima della data di entrata in  vigore  della  presente  legge.  Fino
all'emanazione  del  regolamento  di  cui  al  comma  3, gli esami di
abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente.
  5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica
professionale prima della data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista
dalla normativa previgente. Gli  stessi,  al  termine  della  pratica
professionale,  saranno  ammessi  a  domanda  a  sostenere l'esame di
abilitazione  di  cui   al   comma   3   del   citato   articolo   31
dell'ordinamento  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non  in  possesso  del  diploma
universitario  di  cui  alla  lettera  f)  del  comma  1 dello stesso
articolo 31.
  6. Coloro che avranno iniziato la  pratica  professionale  dopo  la
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  ma entro il 31
dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione  del  decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, di cui al comma 2 del  piu'  volte  citato  articolo  31
dell'ordinamento  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1068 del 1953, potranno,  al  termine  del  periodo  di
pratica  di  durata  triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di
Stato di  cui  al  comma  3  del  medesimo  articolo  31  del  citato
ordinamento,  anche  se  non in possesso del diploma universitario di
cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo stesso.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 12 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Note all'art. 2:
             -  Per  il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 1068/1953 si
          veda l'art.  1 della presente legge.
             - Il testo dell'art.  3,  secondo  comma,  della  citata
          legge  numero  1378/1956 e' il seguente: "I programmi degli
          esami sono determinati mediante  regolamento  dal  Ministro
          per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione
          I  del  Consiglio  superiore  e  degli Ordini professionali
          nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate  anche
          le norme concernenti lo svolgimento degli esami".