Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La normativa di cui al comma 4 dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sara' emanata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato il regolamento per la determinazione dei programmi di esame ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. 4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente. 5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dello stesso articolo 31. 6. Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 2 del piu' volte citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 1068/1953 si veda l'art. 1 della presente legge. - Il testo dell'art. 3, secondo comma, della citata legge numero 1378/1956 e' il seguente: "I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami".