Art. 10 
                    (Disciplinari di produzione) 
 
   1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti 
 dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma  3,
 ovvero dagli interessati, ed  approvati  col  decreto  del  Ministro
 della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo  8,  comma  3,
 devono essere stabiliti; 
     a) la denominazione di origine; 
     b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono 
 esclusi i territori non vocati alla qualita'; tali  esclusioni  sono
 verificate da una Commissione  nazionale  di  cui  all'articolo  17,
 coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove  esistenti,  dai  comitati
 vitivinicoli delle regioni competenti; 
     c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei 
 risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente,  di
 un documentato parere tecnico della regione competente; i limiti  di
 resa di uva e di vino ad ettaro  possono  essere  differenziati  per
 varieta', sottozone, comuni e frazioni.  La  tolleranza  massima  di
 detti limiti di resa non puo' superare il 20  per  cento,  oltre  il
 quale tutta la produzione decade dalla denominazione piu' elevata  e
 puo'  rientrare,  ove  ne  sussistano  le  condizioni,   in   quella
 sottostante oppure in  una  IGT  corrispondente,  su  rivendicazione
 espressa dal produttore ai sensi dell'articolo  16,  comma  1.  Tale
 esubero della resa del 20 per cento non puo' essere commercializzato
 come vino DOCG o DOC. Le regioni,su proposta dei consorzi  volontari
 di cui all'articolo 16, comma 3, e dei  consigli  interprofessionali
 di cui all'articolo 20 e sulla  base  di  controlli  effettuati  dal
 competente  ufficio   dell'ispettorato   repressione   frodi   sulla
 compatibilita' tra titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  e
 produzione unitaria di uva, possono annualmente  aumentare  sino  ad
 massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino  stabilite
 dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle
 annate sfavorevoli,  le  regioni  devono  ridurre  le  rese  massime
 consentite sino al limite reale dell'annata, sempre  sulla  base  di
 dati  oggettivi  forniti  dai  competenti  uffici   dell'ispettorato
 repressione frodi.  Su  proposta  dei  predetti  consorzi  volontari
 delegati e consigli interprofessionali, la regione puo'  annualmente
 ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come  vino  DOCG  o
 DOC, per consenguire l'equilibrio di mercato. Per i  nuovi  impianti
 relativi alla produzione di vini DOCG e' obblicatorio  prevedere  la
 densita' minima di ceppi per ettaro; 
     d) il titolo alconometrico volumico minimo naturale potenziale 
 delle uve alla vendemmia, sulla base dei  risultati  del  precedente
 decennio, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione,  avuto
 riguardo delle  norme  previste  dalla  CEE  per  le  zone  viticole
 comunitarie per quanto attiene i  VQPRD  (DOCG-DOC)  ed  i  vini  da
 tavola (IGT); nell'ambito di uno  stesso  territorio,  detto  titolo
 naturale deve essere progressivamente piu' elevato per i  vini  IGT,
 DOC e DOCG; nel rispetto  dei  regolamenti  della  CEE,  le  regioni
 possono annualmente  consentire  un  titolo  alconometrico  volumico
 minimo naturale inferiore di mezzo  grado  a  quello  stabilito  dal
 disciplinare; 
     e) le caratteristiche fisico-chimiche ed orgonolettiche del 
 vino, nonche' il titolo alconometrico volumico minimo  richiesto  al
 consumo; 
     f) le condizioni di produzione ed in particolare le 
 caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il  terreno,
 la giacitura, l'altidudine, l'esposizione, nonche'  la  composizione
 ampelografica  dei  vigneti  destinati  alla  produzione  delle  uve
 nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la  densita'  di
 impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto
 di pratiche di forzatura; 
     g) le modalita' dell'esame chimico organolettico prescritto 
 dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame 
     organolettico,    partita    per     partita,     nella     fase
     dell'imbottigliamento; 
h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di 
legno e di affinamento in bottiglia; 
     i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate; 
 
   2. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
possono   essere   stbiliti   ulteriori   elementi    da    includere
facoltativamente nei disciplinari. 
 
   3. I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza
degli organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza
di nuovo disciplinare, nonche' su proposta della regione competente o
del Comitato nazionale di cui all'articolo 17. 
 
   4. Le richieste di modifica devono essere corredate; 
     a) da una perizia giurata  redatta  da  esperti  particolarmente
competenti in materia  o  da  un  documentato  parere  della  regione
competente, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la
resa  di  vino  per  ettaro,  la  base   ampelografica,   il   titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  uve,  le  forme  di
allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia  giurata
o il parere tecnico della regione competente devono far riferimento a
dati sperimentali di almeno cinque  anni  di  ricerche  ed  attestare
l'obiettivita' e la validita' della richiesta; 
     b)  da  un'analisi  chimico-fisica  che  attesti  l'assenza   di
influenze negative su campioni di vini ottenuti  nel  rispetto  delle
modifiche richieste; 
     c) da un'analisi orgonolettica, corredata da apposita  relazione
della commissione di degustazione competente per  territorio  di  cui
all'articolo 13, comma 2, che attesti il miglioramento  organolettico
del prodotto ovvero  la  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  allo
stesso livello medio dei vini gia' prodotti, sempre  su  campioni  di
vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste; 
     d) dal parere della regione interessata. 
 
   5. Il Comitato nazionale di cui all'articolo  17  ha  facolta'  di
nominare commissioni, composte da membri del  Comitato  stesso  e  da
esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle
modifiche proposte. 
 
   6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione  si
osservano  le  disposizioni  previste  per  il  riconoscimento  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. 
 
   7. Nei disciplinari di produzione  dei  vini  IGT,  approvati  col
decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  di   cui
all'articolo 8, comma 3, sono stabiliti; 
     a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi  di  vitigni  o
menzioni aggiuntive; 
     b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; 
     c) i vitigni che concorrono alla  formazione  della  piattaforma
ampelografica; 
     d) le tipologie enologiche,  ivi  comprese  quelle  relative  al
colore; 
     e) la resa massima di uva per ettaro; 
     f) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve; 
     g) la gradazione alconometrica minima al consumo del vino; 
     h) la resa uva-vino; 
     i) le eventuali pratiche correttive autorizzate.