Art. 11 
                    (Albo degli imbottigliatori) 
 
   1. Il Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  con  proprio
decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, un regolamento per  l'istituzione  e  la  tenuta
dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT. 
 
          Nota all'art. 11:
 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di  "regolamento, siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei Conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.