Art. 12 
         (Modalita' e procedure per il riconoscimento delle 
                          DOCG, DOC e IGT) 
 
   1. Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da  emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa  legge  n.  400  del
1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento
delle denominazioni  di  origine  e  delle  approvazioni  geografiche
tipiche e di approvazione o modifica  dei  relativi  disciplinari  di
produzione, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione. 
 
   2. Per l'espressione del  parere  sull'approvazione  o  la  revoca
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche, ovvero sulla  modifica  dei  disciplinari  di  produzione,e'
richiesta la maggioranza dei tre quarti  dei  presenti  del  Comitato
nazionale di cui all'articolo 17. 
 
          Nota all'art. 12:
 
             -  Il  testo dell'art. 12 della citata legge n. 400/1988
          e' il seguente:
             "Art. 12 (Coferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
 
             2.  La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  almeno  ogni sei mesi, ed in ogni
          altra  circostanza  in  cui  il   Presidente   lo   ritenga
          opportuno,   tenuto   conto   anche   delle  richieste  dei
          presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome.  Il
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  presiede  la
          Conferenza,  salvo  delega  al  Ministro  per  gli   affari
          regionali  o,  se tale incarico non e' attribuito, ad altro
          Ministro. La Conferenza e' composta  dai  presidenti  delle
          regioni  a  statuto  speciale  e ordinario e dai presidenti
          delle province autonome. Il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  invita  alle riunioni della Conferenza i Ministri
          interessati agli argomenti iscritti all'ordine del  giorno,
          nonche'  reppresentanti di amministrazioni dello Stato o di
          enti pubblici.
 
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
 
             4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve   prevedere
          l'inclusione  nel contingente della segreteria di personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
 
             5. La Conferenza viene consultata;
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b) sui criteri generali relativi  all'esercizio  delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e  gli enti infraregionali,nonche' sugli indirizzi generali
          relativi  alla  elaborazione  ed  attuazione   degli   atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
 
             6. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Ministro  appositamente  delegato, riferisce periodicamente
          alla Commissione parlamentare per  le  questioni  regionali
          sulla attivita' della Conferenza.
 
             7.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo   parere   della  Commissione  parlamentare  per  le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione degli altri  organismi  a  composizione  mista
          Stato-regioni  previsti  sia  da leggi che da provvedimenti
          amministrativi in modo da  trasferire  alla  Conferenza  le
          attribuzioni  delle  commissioni,  con esclusione di quelle
          che operano sulla base di competenze  tecnico-scientifiche,
          e  rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite  tutte le regioni e province autonome, determinando
          le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la  cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle  province  autonome  con  D.Lgs.  n.  418/1989  si e'
          provveduto a riordinare le funzioni della Conferenza di cui
          al presente articolo e degli organismi a composizione mista
          Stato-regioni, n.d.r.".
 
             - Per il contenuto dell'art. 17 comma 3, della legge  n.
          400/1988 si veda in nota all'art. 11.