Art. 14. 
                  (Denuncia delle superfici vitate) 
 
   1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti  uffici
regionali,  ai  fini  della  costituzione  del  catasto  dei  vigneti
DOCG,DOC e IGT,  la  superficie  dei  terreni  vitati,  con  allegata
planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre  vini
DOCG,DOC e IGT. 
 
   2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1  e'  parte  integrante
dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo
7  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.  282,  convertito,   con
modificazioni, della legge 7 agosto 1986, n. 462. 
 
   3. Il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  stabilisce  con
proprio decreto le modalita' per la denuncia di cui al comma 1. 
 
   4. Le regioni trasmettono al Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della  relativa
planimetria dei vigneti, gli  aggiornamenti  e  le  risultanze  degli
accertamenti. 
 
          Nota all'art. 14:
 
             -  Il  testo  dell'art.  7  del  D.L. n.282/1986 (Misure
          urgenti in  materia  di  prevenzione  e  repressione  delle
          sofisticazioni alimentari) e' il seguente:
             "Art.  7.  -  1. E' istituita l'anagrafe vitivinicola su
          base regionale destinata a raccogliere per  ciascuna  delle
          imprese    che    producono,    detengono    elaborano    e
          commercializzano    uve,    mosti,    mosti    concentrati,
          vini,vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 febbraio
          1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attivita'.
 
             2. E' istituito presso il Ministero  dell'agricoltura  e
          delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo,
          un  centro  di  raccolta ed elaborazione informatizzata dei
          dati dell'anagrafe vitivinicola di cui  al  comma  1.  Tale
          centro  sara' raccordato con il catasto viticolo realizzato
          dal  Ministero  dell'agricoltura   e   delle   foreste   in
          conformita' con la normativa comunitaria.
 
             3.  Con  decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalita'
          di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma
          1 e del centro di cui al comma 2.
 
             4. Con decreto del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          sono  stabilite  nuove  prescrizioni   relativamente   alle
          bollette  di  accompagnamento  previste  dall'art.  35  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
          n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti,
          alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti,
          in modo da garantire che le  bollette  stesse  non  restino
          nella esclusiva disponibilita' del venditore, trasportatore
          e acquirente delle singole partite di vino".