Art. 14. (Denuncia delle superfici vitate) 1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG,DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG,DOC e IGT. 2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 e' parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1986, n. 462. 3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalita' per la denuncia di cui al comma 1. 4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 7 del D.L. n.282/1986 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari) e' il seguente: "Art. 7. - 1. E' istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini,vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attivita'. 2. E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sara' raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformita' con la normativa comunitaria. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2. 4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilita' del venditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino".