Art. 15. 
              (Albo dei vigneti ed elenco delle vigne) 
 
   1. Per ciascun vino  a  denominazione  di  origine,  i  rispettivi
terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere
iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione  di
origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine  e
dalla sottozona, se prevista  dal  disciplinare  di  produzione,  dal
vitigno o dalle altre tipologie disciplinate. 
 
   2.  I  terreni  vitati  destinati  alla  produzione  di  vini   ad
indicazione geografica tipica devono  essere  denunciati  e  iscritti
negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica
tipica. 
 
   3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, e' adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la  disciplina
dell'iscrizione nell'albo dei  vigneti  e  nell'elenco  delle  vigne,
dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le  camere
di commercio,industria,artigianato e agricoltura. 
 
          Nota all'art. 15 e all'art. 16:
 
             -  Per il contenuto dell'art. 17 comma 3, della legge n.
          400/1988 si veda in nota all'art. 11.