Art. 16. (Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola) 1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica e' effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione. 2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a determinazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vittivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura. 3. Le camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'articolo 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. Il contenuto, i limiti e le modalita' della delega sono detrminati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. 4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alaa certificazione DOCG,DOC o IGT rilasciata. 5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, devono annualmente; a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione; b) detreminare la produzione massima classificabile DOCG e DOC, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, e dei predetti consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta; c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per essere di vino ad ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e DOC. Nelle annate eccezzionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nonche' ridurre le stesse alla realta' produttiva nelle annate non favorevoli. 6 I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno. 7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1, ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo,siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione. 8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilita' di piattaforma ampelografica e nelle quali puo' essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'articolo 7, la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione. 9. Con decreto del Ministro dell'agricolutra e delle foreste e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalita' di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonche' delle attivita' degli enti e degli organismi interessati per l'applicaziuone della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione.