Art. 16. 
(Denuncia  di  produzione  delle  uve  e  denuncia   generale   della
                      produzione vitivinicola) 
 
   1. La  rivendicazione  delle  denominazioni  di  origine  e  della
indicazione geografica tipica e' effettuata, da parte del  conduttore
del vigneto,  in  periodo  di  vendemmia,  mediante  la  denuncia  di
produzione delle uve o la dichiarazione di produzione. 
 
   2. La denuncia delle uve  destinate  alla  produzione  di  vino  a
determinazione d'origine o  ad  indicazione  geografica  tipica  deve
essere  presentata,  contestualmente  alla  denuncia  generale  della
produzione vittivinicola,  a  cura  dei  conduttori  interessati,  al
comune competente per territorio che  trasmette  le  denunce  stesse,
entro  i  dieci  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione,        alle        competenti        camere         di
commercio,industria,artigianato e agricoltura. 
 
   3. Le camere  di  commercio,industria,artigianato  e  agricoltura,
previa verifica documentale dell'esattezza dei dati  contenuti  nella
denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine  di  trenta
giorni, le relative ricevute  al  conduttore  che  ha  presentato  la
denuncia. Per tale compito le predette camere  di  commercio  possono
avvalersi dei consorzi volontari di cui all'articolo 19 appositamente
delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. 
Il contenuto, i limiti e le modalita' della  delega  sono  detrminati
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. 
 
   4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di
commercio,industria,artigianato e agricoltura provvedono a comunicare
alle regioni interessate  e  ad  immettere  nel  sistema  informativo
nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei
controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'articolo  17,  i
dati relativi alla denuncia di produzione  delle  uve  presentata  ed
alaa certificazione DOCG,DOC o IGT rilasciata. 
 
   5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella
denuncia  presentata  dai  conduttori  e  la   effettiva   produzione
ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi
volontari delegati di cui al comma  3  del  presente  articolo  ed  i
consigli interprofessionali di cui  all'articolo  20  e  fatto  salvo
quanto disposto dall'articolo 10, devono annualmente; 
     a) determinare le rese medie unitarie indicative  delle  DOCG  e
delle DOC, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve  e
sulla base dell'andamento climatico e di altre  eventuali  condizioni
di coltivazione; 
     b) detreminare la produzione massima classificabile DOCG e  DOC,
anche in rapporto alle  proposte  delle  categorie  produttrici,  dei
consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, e dei
predetti  consigli  interprofessionali  relative  all'equilibrio   da
conseguire fra domanda ed offerta; 
     c)  accertare,  in  collaborazione  con  i   competenti   uffici
dell'ispettorato repressione frodi, che la produzione totale  di  uva
per essere di vino ad ettaro dei vigneti  destinati  alle  produzioni
DOCG e DOC non superi il limite di  tolleranza  massimo  del  20  per
cento oltre la resa di vino ad ettaro  massima  prevista  da  ciascun
disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e  DOC.  Nelle
annate eccezzionalmente favorevoli le regioni  possono  aumentare  le
rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste  dall'articolo
10, comma 1, lettera c),  nonche'  ridurre  le  stesse  alla  realta'
produttiva nelle annate non favorevoli. 
 
   6 I competenti uffici dell'Ispettorato  repressione  frodi  devono
annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e  dei
titoli   alcolometrici   volumici   minimi   naturali   di   ciascuna
denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica  tipica
ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al  Comitato  nazionale
di cui all'articolo 17, al termine del periodo  vendemmiale  di  ogni
anno. 
 
   7. I vini per i quali siano  state  presentate  le  denunce  e  le
dichiarazioni di cui al comma 1, ai fini della loro denominazione  di
origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche
per l'immissione al consumo,siano commercializzati all'esterno  della
zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione. 
 
   8. Nelle zone in cui coesistono sullo  stesso  territorio  diverse
denominazioni  di  origine  aventi  compatibilita'   di   piattaforma
ampelografica e nelle  quali  puo'  essere  esercitata  in  vendemmia
l'opzione di cui all'articolo 7, la denuncia di produzione delle  uve
deve avvenire conformemente  a  quanto  stabilito  annualmente  dalle
regioni e dai relativi disciplinari di produzione. 
 
   9. Con decreto del Ministro dell'agricolutra e  delle  foreste  e'
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dei  termini  e  della
modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma
1, delle  relative  modalita'  di  presentazione,  degli  adempimenti
demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonche' delle
attivita'   degli   enti   e   degli   organismi   interessati    per
l'applicaziuone della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa  alla
denuncia ed al controllo della produzione.